Cassazione Penale, Sentenza n. 31127/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il rigetto del reclamo avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno (chiusura del blindo, divieto di comunicare e di scambio di cibo con i compagni del gruppo di socialità). Denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per "evidente genericità" della motivazione, omessa valutazione concreta delle condizioni psicofisiche e della durata/incidenza dell'isolamento, possibile esecuzione in forma meno afflittiva in applicazione dei principi di personalizzazione e umanità della pena, duplicazione sanzionatoria rispetto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, mancata esecuzione dei controlli medici giornalieri e dell'osservazione, e interpretazione errata dell'art. 73 DPR 230/2000 (sosteneva che il divieto di comunicare riguarderebbe solo l'isolamento disciplinare). Richiamava anche provvedimenti di altri tribunali di sorveglianza che avevano ritenuto illegittime prescrizioni analoghe.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che l'isolamento diurno è una sanzione penale temporanea aggiuntiva prevista dall'art. 72 c.p., con natura afflittiva e autonoma rispetto alle modalità ordinarie di esecuzione dell'ergastolo; ne consegue che le modalità esecutive (chiusura del blindo, divieto di comunicazione e scambio di cibo con altri detenuti) rientrano nel contenuto ordinario della sanzione e non possono essere invalidate senza grave motivazione concreta. La Corte ha ritenuto insufficiente la generica doglianza del ricorrente, non comprovata da elementi sanitari concreti o da omissioni procedurali rilevanti; ha altresì richiamato consolidata giurisprudenza (fra cui Cass. Sez. 1 n. 9300/2014 e pronunce recenti) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/1964 che hanno riconosciuto la legittimità e i limiti dell'istituto, nonché l'ammissibilità di attività lavorative/di formazione e funzioni religiose compatibilmente con la natura sanzionatoria dell'isolamento.
Norme richiamate
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa."
L'isolamento diurno è configurato come sanzione penale temporanea e aggiuntiva all'ergastolo, con funzione afflittiva e di inasprimento; può comportare limitazioni alla vita in comune pur consentendo partecipazione al lavoro e ad alcune attività formative/religiose.
Norma che disciplina il reclamo gerarchico in materia di esecuzione penale; in questo caso il reclamo al Magistrato di sorveglianza e il successivo reclamo al Tribunale di sorveglianza erano gli strumenti impugnatori utilizzati.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Regime differenziato che incide sulle modalità detentive per ragioni di sicurezza; la Corte ha chiarito che non vi è fungibilità tra il regime 41-bis e l'isolamento diurno, quest'ultimo essendo una sanzione penale autonoma e specifica.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 73
Prevede che l'isolamento diurno non esclude l'ammissione ad attività lavorative, di istruzione/forma zione e alle funzioni religiose; la Corte ha ritenuto che tali previsioni consentono alcune attività essenziali ma non estendono automaticamente il diritto ad attività sociali o scambi con altri detenuti, che restano normalmente preclusi.
R.D. 18 giugno 1931, n. 787, art. 203
Norme regolamentari di riferimento richiamate nella giurisprudenza per definire l'ambito della vita comune e del divieto di contatto in caso di isolamento; usate per confermare che l'isolamento implica di regola divieto di vita in comune.
Corte Costituzionale, sentenza n. 115/1964
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 72 c.p.; afferma che l'isolamento diurno, nelle modalità e limiti previsti, non contrasta con il senso di umanità della pena e può essere coerente con le finalità di difesa sociale e sanzione dei delitti concorrenti.
Legge 25 novembre 1962, n. 1634
Modifiche storiche all'art. 72 c.p. che hanno ridotto l'afflittività dell'isolamento diurno e previsto la partecipazione dell'ergastolano al lavoro anche se sottoposto all'isolamento.
Massime di principio
- L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. è una sanzione penale temporanea aggiuntiva all'ergastolo: le sue modalità (chiusura del blindo, divieto di vita in comune, divieto di scambio di oggetti/cibo) rientrano di norma nel suo contenuto afflittivo e non sono automaticamente illegittime.
- Non sussiste fungibilità tra il regime 41-bis e l'isolamento diurno: la convivenza di entrambe le misure non determina automaticamente illegittimità dell'isolamento, salvo specifiche e concrete violazioni del principio di umanità comprovate dal detenuto.
- La concessione di attività consentite (lavoro, istruzione/formazione, funzioni religiose) è compatibile con la natura sanzionatoria dell'isolamento; tuttavia, l'apertura del blindo o la piena ammissione alla vita in comune può rendere la sanzione priva di contenuto effettivo e deve essere evitata salvo motivazione concreta e precisa.
- Per contestare efficacemente l'isolamento diurno il detenuto deve fornire elementi concreti e probatori (documentazione medica sulle condizioni psicofisiche, attestazioni sull'assenza di controlli sanitari, evidenze su negazione di attività consentite), non mere censure generiche o ripetitive.
- I tribunali devono motivare con precisione eventuali deroghe alle modalità ordinarie dell'isolamento: decisioni che riducono l'afflittività della sanzione richiedono specifica valutazione degli interessi in gioco e delle esigenze rieducative, altrimenti sono soggette ad annullamento.
- Interpretazioni estensive dell'art. 73 DPR 230/2000 che trasformino le previsioni su lavoro, formazione e funzioni religiose in un principio generale di non segregazione sono criticate: la giurisprudenza tende a distinguere attività essenziali (consentite) da attività sociali non previste (di norma precluse) nell'isolamento diurno.
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