Cassazione Penale, Sentenza n. 11896/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, circa 11 e 132 dosi medie), articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per il diniego dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, contestando l'uso prevalente del dato quantitativo e la mancata valutazione dell'assenza di elementi che attestassero l'inserimento del ricorrente in circuiti criminosi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della recidiva, per mancata spiegazione della relazione qualificata tra precedenti e pericolo sociale risultante dalle stesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel considerare incompatibile con la lieve entità la condotta del ricorrente sulla base di quantità e somme insufficienti a dimostrare, con indiscutibile evidenza, una collocazione in posizione intermedia della filiera. Ha richiamato i principi di diritto sulla valutazione complessiva degli indici previsti dall'art. 73, comma 5, e sul fatto che la lieve entità non è in astratto incompatibile con attività di spaccio non occasionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e comma 5
L'art. 73 comma 5 disciplina l'ipotesi di "lieve entità" della fattispecie di cui al comma 4: la valutazione della lieve entità richiede un esame complessivo degli indici indicati (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze), e se uno degli indici risultasse decisivo in senso favorevole alla lieve entità, le altre considerazioni non possono prevalergli; non è necessario che tutti gli indici siano concordi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6
La previsione sanzionatoria riferita all'associazione finalizzata al "piccolo spaccio" implica che anche il traffico su piccola scala può svolgersi con forme organizzate o reiterate, quindi la sussistenza di modalità reiterate non esclude automaticamente la lieve entità.
Sez. U, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Principio secondo cui la valutazione degli indici per la lieve entità deve essere complessiva: gli indici non sono alternativi (non si può escludere la lieve entità sulla base di un solo elemento positivo o negativo senza considerare gli altri).
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
Regola che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 (Rico)
Richiama la necessità di una valutazione complessiva e motivata degli indici ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità.
Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018 (Caltabiano)
Conferma che il fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa.
Massime di principio
- La lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, va valutata in concreto e complessivamente: non si può decidere solo in base alla quantità o alla presenza di denaro, ma considerando insieme qualità/quantità, mezzi, modalità e circostanze.
- Se uno degli indici previsti dalla norma è 'assorbente' in senso favorevole alla lieve entità (es. quantitativo chiaramente minimo), ciò può prevalere sulle altre circostanze e portare al riconoscimento della lieve entità.
- La reiterazione o l'uso di modalità operative ripetute non escludono automaticamente la lieve entità: l'attività di spaccio può essere non occasionale pur restando di minima offensività in concreto.
- La valutazione della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti al comportamento attuale, mostrando come questi aumentino la pericolosità sociale; la mera annotazione di precedenti non è sufficiente.
- In presenza di motivazione insufficiente sui punti essenziali (es. esclusione della lieve entità o valutazione della recidiva), la cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la rivalutazione conforme ai principi richiamati.
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