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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11896/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, circa 11 e 132 dosi medie), articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per il diniego dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, contestando l'uso prevalente del dato quantitativo e la mancata valutazione dell'assenza di elementi che attestassero l'inserimento del ricorrente in circuiti criminosi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della recidiva, per mancata spiegazione della relazione qualificata tra precedenti e pericolo sociale risultante dalle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel considerare incompatibile con la lieve entità la condotta del ricorrente sulla base di quantità e somme insufficienti a dimostrare, con indiscutibile evidenza, una collocazione in posizione intermedia della filiera. Ha richiamato i principi di diritto sulla valutazione complessiva degli indici previsti dall'art. 73, comma 5, e sul fatto che la lieve entità non è in astratto incompatibile con attività di spaccio non occasionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e comma 5

    L'art. 73 comma 5 disciplina l'ipotesi di "lieve entità" della fattispecie di cui al comma 4: la valutazione della lieve entità richiede un esame complessivo degli indici indicati (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze), e se uno degli indici risultasse decisivo in senso favorevole alla lieve entità, le altre considerazioni non possono prevalergli; non è necessario che tutti gli indici siano concordi.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    La previsione sanzionatoria riferita all'associazione finalizzata al "piccolo spaccio" implica che anche il traffico su piccola scala può svolgersi con forme organizzate o reiterate, quindi la sussistenza di modalità reiterate non esclude automaticamente la lieve entità.

  • Sez. U, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Principio secondo cui la valutazione degli indici per la lieve entità deve essere complessiva: gli indici non sono alternativi (non si può escludere la lieve entità sulla base di un solo elemento positivo o negativo senza considerare gli altri).

  • Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    Regola che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

  • Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 (Rico)

    Richiama la necessità di una valutazione complessiva e motivata degli indici ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità.

  • Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018 (Caltabiano)

    Conferma che il fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa.

Massime di principio

  • La lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, va valutata in concreto e complessivamente: non si può decidere solo in base alla quantità o alla presenza di denaro, ma considerando insieme qualità/quantità, mezzi, modalità e circostanze.
  • Se uno degli indici previsti dalla norma è 'assorbente' in senso favorevole alla lieve entità (es. quantitativo chiaramente minimo), ciò può prevalere sulle altre circostanze e portare al riconoscimento della lieve entità.
  • La reiterazione o l'uso di modalità operative ripetute non escludono automaticamente la lieve entità: l'attività di spaccio può essere non occasionale pur restando di minima offensività in concreto.
  • La valutazione della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti al comportamento attuale, mostrando come questi aumentino la pericolosità sociale; la mera annotazione di precedenti non è sufficiente.
  • In presenza di motivazione insufficiente sui punti essenziali (es. esclusione della lieve entità o valutazione della recidiva), la cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la rivalutazione conforme ai principi richiamati.

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