Cassazione Penale, Ordinanza n. 02322/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo di specifico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato e meramente reiterativo di deduzioni generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sedici sentenze di condanna e ulteriori condanne. Il Tribunale di Pisa, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza: per sedici sentenze perché si trattava della mera riproposizione di una richiesta già decisa con ordinanza del 2 ottobre 2020; per le altre condanne perché la domanda era del tutto generica, senza allegazioni idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Nel ricorso per cassazione il condannato ha sostanzialmente ribadito che la nuova domanda non coinciderebbe con la precedente e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti sull'istanza relativa alle ulteriori condanne, senza però confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
decreto ex art. 660, comma 2
viene richiamato come base del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
legittima la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di elementi idonei a escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre deduzioni generiche o a contestare in modo apodittico la motivazione impugnata, senza un effettivo confronto critico con essa.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere sorretta da allegazioni specifiche idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; in mancanza, il giudice può dichiarare l'istanza generica e quindi inammissibile.
- Quando una domanda esecutiva costituisce mera riproposizione di una richiesta già esaminata e definita, il giudice dell'esecuzione può dichiararla inammissibile senza dover rinnovare l'istruttoria o sollecitare chiarimenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →