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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6306/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo alla custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del Gip di Crotone del 7/6/2013 (fermo del 4/6/2013 per detenzione e trasporto di stupefacenti), poi sostituita con arresti domiciliari e obbligo di dimora fino al 23/7/2014. Nonostante una condanna in primo grado (GUP 17/7/2014), la Corte d'appello di Catanzaro lo aveva assolto con sentenza dell'8/7/2016 (irrevocabile il 18/5/2017). Con ordinanza del 28/3/2022 la Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo la gravità indiziaria sufficiente a giustificare la misura cautelare. De Luca ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., la carenza di motivazione sul nesso causale tra sue condotte e la misura, l'illogicità nella valutazione della gravità colposa e la mancata considerazione della sua condotta collaborativa successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al processo penale e che la Corte territoriale non ha svolto la necessaria valutazione ex ante delle condotte attribuibili al ricorrente a titolo doloso o di colpa grave idonee a generare la falsa apparenza della sua responsabilità. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio; alla Corte d'appello è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 314, comma 2, cod.proc.pen.

    La norma è richiamata nel quadro del criterio per negare l'indennizzo quando l'imputato abbia concorso con condotta dolosa o con colpa grave a indurre in errore il giudice sulla sussistenza delle condizioni per la misura. La Corte ricorda che l'accertamento rileva una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio penale.

  • Sez. U., sent. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606

    Giurisprudenza consolidata sul carattere autonomo del giudizio di riparazione e sulla funzione solidaristica dell'indennizzo: l'indennizzo non spetta se l'incolpato ha concorso volontariamente o con colpa grave a ingenerare l'apparenza di responsabilità.

  • Sez. 4, sent. n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)

    Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili e determinare, con valutazione ex ante, se la condotta dell'imputato abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale, senza limitarsi a stabilire l'integrazione di un reato.

  • Sez. 3, sent. n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio)

    Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397

    Richiamata in tema di valutazione delle frequentazioni ambigue: la sola frequentazione non può essere assunta come indizio di complicità senza motivazione specifica sul tipo e qualità dei contatti.

  • Sez. 4, sent. n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni)

    Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436

    Ulteriore principio che richiede una motivazione puntuale quando si fondano le ragioni per negare l'indennizzo su relazioni o frequentazioni con persone coinvolte nel reato.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non determina automaticamente l'indennizzo, né la condanna automatica della responsabilità dell'autorità giudiziaria.
  • Per negare l'indennizzo è necessario provare che l'imputato abbia concorso con dolo o con colpa grave a creare la falsa apparenza della sua responsabilità; si applica una valutazione 'ex ante' basata sugli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura.
  • La sola gravità indiziaria accertata in sede penale, soprattutto se successivamente rivalutata, non basta: il giudice della riparazione deve individuare e motivare specificamente le condotte del ricorrente che abbiano avuto efficacia causale rispetto alla misura cautelare.
  • Frequentazioni o contatti con soggetti coinvolti non possono essere assunti automaticamente come prova di complicità; è necessaria una motivazione sulle modalità, qualità e rilevanza dei contatti per stabilire una concausalità con la misura restrittiva.
  • Se il giudice di merito omette la valutazione autonoma richiesta o non spiega il nesso causale tra condotte imputate e misura cautelare, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo giudizio.
  • Prassi consigliata: nella difesa contro una domanda di riparazione, evidenziare l'assenza di condotte colpose/dolose anteriori alla misura, contestare l'uso di frequentazioni come indici di colpa e richiedere che il giudice valuti gli elementi disponibili al momento della misura, non alla luce di sviluppi successivi.

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