Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41370/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per danneggiamento aggravato. I motivi prospettati: (1) inosservanza/erronea applicazione degli artt. 635 comma 2 n.2 e 625 n.7 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione relativamente all'aggravante contestata (la difesa ha sostenuto che la presenza di telecamere e l'immediato intervento della persona offesa escludessero l'aggravante); (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione nel negare il beneficio per particolare tenuità in ragione della ritenuta gravità del fatto e del movente (la Corte territoriale aveva ritenuto il movente una vendetta come ex dipendente); (3) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 69 c.p. e contraddittorietà sul rifiuto di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche dopo l'intervenuto risarcimento del danno, nonché travisamento della prova con riferimento allo stato giuridico dell'imputato rispetto alla persona offesa (la difesa sostiene che Amato fosse cliente non dipendente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo fondato; il terzo motivo è stato assorbito. In particolare: confermata la correttezza della valutazione dell'aggravante da parte dei giudici di merito (l'area era aperta alla pubblica circolazione e l'installazione di telecamere non esclude un'effettiva possibilità di agire prima dell'identificazione). Tuttavia, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla questione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo fondata la censura relativa a un'errata trascrizione del verbale d'udienza che ha determinato una valutazione sbagliata del movente (la difesa ha documentato che l'imputato agì come cliente e non come ex dipendente). Perciò ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo al beneficio ex art. 131-bis; per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p., comma 2, n.2

    Citato in relazione all'aggravante per danneggiamento; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché il fatto è avvenuto in un'area (parcheggio di struttura commerciale) aperta alla pubblica circolazione, idonea ad integrare l'aggravante.

  • art. 625 c.p., n.7

    Richiamato congiuntamente per la determinazione delle aggravanti applicabili; la Corte ha utilizzato la ratio normativa per confermare la sussistenza dell'aggravante in ragione della destinazione pubblica dell'area oggetto del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto o, più in generale, l'applicazione di benefici per fatti di scarsa gravità. La Corte ha ritenuto che la valutazione del movente operata dalla Corte territoriale (che aveva negato il beneficio per la gravità del movente, ritenuto vendetta sproporzionata) fosse viziata da una errata trascrizione del verbale e pertanto ha annullato la decisione su questo punto per permettere una rivalutazione.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche anche dopo il risarcimento ritenendo la condotta motivata da vendetta. In cassazione questo motivo è stato ritenuto assorbito rispetto alla decisione di annullamento limitato sull'art. 131-bis.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma richiamata in relazione al procedimento: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione, procedura seguita correttamente.

Massime di principio

  • La mera presenza di telecamere non esclude automaticamente un'aggravante connessa alla pubblica fruizione del luogo: va valutata la concreta accessibilità dell'area e se l'impianto di videosorveglianza abbia costituito un effettivo deterrente o presidio preventivo.
  • Per la concessione del beneficio ex art. 131-bis c.p. la valutazione del movente è cruciale; errori o omissioni nella trascrizione degli atti processuali che incidono sulla ricostruzione del movente possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • La qualificazione del rapporto tra autore e persona offesa (es. cliente vs ex dipendente) può essere determinante nella valutazione del movente e nella determinazione della gravità del fatto; accertamenti documentali e corretta verbalizzazione sono essenziali.
  • Quando un motivo di ricorso si fonda su vizi istruttori o su travisamento probatorio imputabile a errori formali (es. trascrizione), la Corte di Cassazione può limitare l'annullamento al punto viziato e rinviare per una nuova valutazione senza riesaminare l'intera vicenda sostanziale.
  • Il risarcimento del danno e le circostanze attenuanti generiche devono essere valutati nel loro complesso: possono influire sul trattamento sanzionatorio, ma il loro riconoscimento dipende dalla congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.