Cassazione Penale, Sentenza n. 27312/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una condanna per violenza sessuale pronunciata in primo grado all’esito di giudizio abbreviato condizionato e confermata in appello. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) la Corte di appello avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, volta a disporre accertamenti genetici sui reperti sequestrati per verificare la presenza di DNA, ritenuti potenzialmente decisivi per chiarire la natura del rapporto consumato nel bagno; (2) la motivazione sarebbe illogica quanto alla percezione del dissenso della persona offesa e alla ricostruzione complessiva delle prove dichiarative, perché le dichiarazioni della ragazza sarebbero incoerenti e prive di riscontri, e non sarebbe stato chiarito quando il consenso sarebbe venuto meno né come ciò sarebbe stato percepito dall’imputato; (3) vi sarebbe travisamento della prova e violazione dei criteri di valutazione della prova in relazione a querela, annotazione di p.g. e incidente probatorio, con contraddizioni non risolte tra le diverse dichiarazioni della persona offesa; (4) la sentenza avrebbe violato l’art. 533 c.p.p. per non avere confutato l’ipotesi alternativa difensiva, basata sul consenso iniziale, sull’assenza di lesioni compatibili, sulla mancata analisi dei reperti biologici e su testimonianze ritenute non univoche; (5) sarebbe stato illogicamente valorizzato il comportamento successivo della persona offesa, che avrebbe potuto dipendere da alterazione, confusione o ripensamento, piuttosto che da una violenza sessuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che nel giudizio abbreviato di appello non esiste un diritto alla nuova prova, ma solo la possibilità di sollecitare i poteri istruttori officiosi ex art. 603, comma 3, c.p.p.; nel caso concreto la richiesta di accertamento genetico era stata formulata solo in appello, aveva carattere esplorativo ed era comunque superflua alla luce della ritenuta piena attendibilità della persona offesa e dell’incertezza stessa circa l’esistenza di tracce biologiche. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la regola della "doppia conforme" e i criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse coerente, priva di aporie e corroborata da plurimi riscontri: assenza di astio tra le parti, mancata costituzione di parte civile, linearità del racconto reso in incidente probatorio nella madrelingua della persona offesa, stato di alterazione alcolica, reazione immediata dopo i fatti, referto medico e dichiarazioni di testimoni terzi. Conseguentemente, l’imputato è rimasto condannato e, per l’inammissibilità, è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato; non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Nel giudizio di appello, anche nel rito abbreviato, la parte può sollecitare i poteri istruttori officiosi del giudice, ma non ha un diritto all’assunzione di nuove prove; la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione è rimessa al giudice.
La doglianza relativa al superamento del ragionevole dubbio non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio da parte della Cassazione.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette, in quanto tali, alla regola di corroborazione prevista per le chiamate in correità; tuttavia è opportuno un vaglio rinforzato quando la persona offesa si costituisca parte civile.
È richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa insufficienza o incertezza della prova, ma la Corte non accoglie la censura.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto è stata applicata la somma di euro 3.000.
Richiamo finale alla necessità di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato di appello non esiste un diritto incondizionato della parte all’assunzione di nuove prove: la richiesta di integrazione istruttoria è rimessa alla valutazione di assoluta necessità del giudice ex art. 603, comma 3, c.p.p.
- La mancata rinnovazione istruttoria in appello è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che la prova richiesta avrebbe presumibilmente potuto sanare; non basta la mera prospettazione di un’ipotesi probatoria alternativa.
- Il vizio di motivazione deducibile con ricorso per cassazione deve emergere intrinsecamente dal testo della sentenza impugnata: è preclusa la richiesta di una nuova lettura delle risultanze processuali o una diversa ricostruzione del fatto.
- In presenza di "doppia conforme" di responsabilità, il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto è ulteriormente ristretto e il travisamento della prova è configurabile solo se la decisione si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova radicalmente diverso da quello reale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, purché il giudice ne verifichi capacità a testimoniare, credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; i riscontri esterni non sono strutturalmente necessari, ma possono essere utili quando la persona offesa sia parte civile.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione alla ricostruzione dei giudici di merito quando la motivazione sia logica, coerente e supportata da plurimi elementi convergenti.
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