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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09013/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell'imputato per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. 74/2000. Ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. 74/2000. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, sostenendo che l'accertamento fosse avvenuto solo in via presuntiva e quindi senza adeguata prova della condotta. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre prospettato violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. in relazione al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la prova valorizzata dai giudici di merito non era meramente presuntiva ma poggiava su dati fattuali acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, tra cui l'emissione di fatture da parte della società del ricorrente per l'attività di preparazione e concia di cuoio nell'anno d'imposta di riferimento e l'assenza di fatture ricevute dal De Maio; ha distinto le presunzioni tributarie, che non possono costituire da sole prova del reato, dalle diverse attività di accertamento induttivo e deduttivo, utilizzabili dal giudice penale come dati di fatto da valutare liberamente insieme a riscontri ulteriori. Ha inoltre rilevato che la censura, per come formulata, era anche formalmente inammissibile perché la doglianza sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile con il motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e il relativo giudizio è di fatto, sindacabile solo se illogico o contraddittorio. La censura sull'art. 533, comma 1, c.p.p. è stata reputata infondata in conseguenza delle valutazioni svolte sui primi due motivi.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice del reato contestato, in relazione al quale l'imputato era già stato condannato in appello.

  • art. 189 c.p.p.

    Espressione del principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale; il giudice può avvalersi anche dell'accertamento induttivo tributario come elemento valutabile.

  • art. 192, comma 1, c.p.p.

    Gli elementi probatori emersi devono essere autonomamente valutati dal giudice penale secondo i criteri generali di valutazione della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione dell'art. 192 c.p.p., non essendo assistita da sanzione processuale espressa, non è deducibile con il motivo di violazione di legge ai sensi di tale disposizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può fondare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche anche valorizzando un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La censura sul superamento del ragionevole dubbio è stata ritenuta infondata alla luce della correttezza delle valutazioni probatorie svolte sui motivi precedenti.

Massime di principio

  • Nel processo penale, gli esiti dell'accertamento tributario e gli elementi acquisiti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzati come dati fattuali di supporto, ma il giudice deve sempre svolgere una valutazione autonoma secondo i criteri ordinari di apprezzamento della prova penale.
  • Le presunzioni legali tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non costituiscono di per sé prova della commissione del reato; occorrono riscontri ulteriori idonei a dare certezza dell'esistenza della condotta criminosa.
  • È necessario distinguere tra presunzioni legali previste dal diritto tributario e metodi induttivi o deduttivi di ricostruzione probatoria: questi ultimi non sono fonti legali di prova ma modalità di inferenza soggette alla libera valutazione del giudice penale.
  • La doglianza relativa alla violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile, di per sé, come vizio di violazione di legge se la norma non è assistita da una specifica sanzione processuale di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e congrua; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli dell'art. 133 c.p.
  • Quando i motivi di ricorso sono infondati o manifestamente infondati, la censura sul criterio di giudizio dell'art. 533, comma 1, c.p.p. non può reggere autonomamente se la valutazione probatoria di merito è logicamente coerente e adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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