Sentenza del 23/06/2020 n. 3078 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 43/2020 - Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Istituto della compensazione con credito pregresso - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10599/21/2018 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, passata in giudicato, che aveva condannato l'Agenzia al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite. Dopo la messa in mora notificata il 28 marzo 2019, l'importo non era stato pagato. L'Agenzia ha sostenuto di aver adempiuto mediante compensazione e ha inoltre affermato che l'avvocato avrebbe ricevuto indebitamente 3.294,50 euro, tramite bonifici, per somme che sarebbero spettate a una commissaria ad acta.
La decisione
La Commissione ha ritenuto il ricorso proponibile, essendo trascorsi i 30 giorni dalla messa in mora, e ammissibile, perché erano state allegate la sentenza da eseguire e la messa in mora. Ha escluso che la compensazione potesse valere come adempimento nel giudizio di ottemperanza: il giudice non può introdurre diritti o oneri ulteriori rispetto al comando coperto da giudicato. Ha quindi ordinato a un commissario ad acta di compiere, in sostituzione dell'Agenzia, gli atti necessari e di liquidare all'avvocato 500 euro oltre accessori di legge. Il compenso del commissario è stato fissato in 200 euro. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese della procedura, liquidate in 30 euro per esborsi e 150 euro per onorario, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Articoli 50 e 57 del D.P.R. 115/2002
La Commissione li ha applicati per determinare in 200 euro il compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto preciso della sentenza definitiva e non può modificarlo o integrarlo introducendo obblighi, crediti o diritti estranei al giudicato.
- La compensazione civilistica non può essere invocata per sostituire il pagamento imposto da una sentenza nel giudizio di ottemperanza, se ciò comporta una valutazione o un rapporto ulteriore rispetto a quanto deciso con il giudicato.
- Per ottenere l'ottemperanza occorre rispettare il termine previsto dopo la messa in mora e allegare la sentenza da eseguire e la prova della messa in mora; in caso di persistente inadempimento può essere nominato un commissario ad acta che agisca in sostituzione dell'amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 115 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 120 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Latina
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →