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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 3078 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 43/2020 - Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Istituto della compensazione con credito pregresso - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10599/21/2018 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, passata in giudicato, che aveva condannato l'Agenzia al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite. Dopo la messa in mora notificata il 28 marzo 2019, l'importo non era stato pagato. L'Agenzia ha sostenuto di aver adempiuto mediante compensazione e ha inoltre affermato che l'avvocato avrebbe ricevuto indebitamente 3.294,50 euro, tramite bonifici, per somme che sarebbero spettate a una commissaria ad acta.

La decisione

La Commissione ha ritenuto il ricorso proponibile, essendo trascorsi i 30 giorni dalla messa in mora, e ammissibile, perché erano state allegate la sentenza da eseguire e la messa in mora. Ha escluso che la compensazione potesse valere come adempimento nel giudizio di ottemperanza: il giudice non può introdurre diritti o oneri ulteriori rispetto al comando coperto da giudicato. Ha quindi ordinato a un commissario ad acta di compiere, in sostituzione dell'Agenzia, gli atti necessari e di liquidare all'avvocato 500 euro oltre accessori di legge. Il compenso del commissario è stato fissato in 200 euro. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese della procedura, liquidate in 30 euro per esborsi e 150 euro per onorario, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto preciso della sentenza definitiva e non può modificarlo o integrarlo introducendo obblighi, crediti o diritti estranei al giudicato.
  • La compensazione civilistica non può essere invocata per sostituire il pagamento imposto da una sentenza nel giudizio di ottemperanza, se ciò comporta una valutazione o un rapporto ulteriore rispetto a quanto deciso con il giudicato.
  • Per ottenere l'ottemperanza occorre rispettare il termine previsto dopo la messa in mora e allegare la sentenza da eseguire e la prova della messa in mora; in caso di persistente inadempimento può essere nominato un commissario ad acta che agisca in sostituzione dell'amministrazione.

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