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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06218/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva applicato all'imputato, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena richiesta per il reato di ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era generico: non specificava in modo puntuale quale fosse la doglianza contro la statuizione sulla congruità della pena concordata e, in ogni caso, nel patteggiamento in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado debba motivare soltanto sulla congruità della pena concordata e che, nel caso concreto, tale profilo fosse stato adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale. Poiché il ricorrente non ha nemmeno chiarito se le censure investissero quella specifica statuizione, il ricorso è stato reputato generico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello; in tale rito il giudice di secondo grado decide sulla pena concordata entro i limiti devoluti dalle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice non è tenuto a motivare espressamente sul mancato proscioglimento quando l'impugnazione è definita con patteggiamento in appello e i motivi siano stati rinunciati.

  • art. 191 c.p.p.

    non occorre motivare sull'insussistenza di inutilizzabilità delle prove, in quanto questione non devoluta dopo la rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata alle questioni non oggetto di rinuncia.
  • Il giudice dell'appello che accolga la richiesta concordata di pena non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.
  • Il ricorso per cassazione avverso la decisione resa in patteggiamento in appello deve indicare in modo specifico la censura relativa alla congruità della pena o al punto effettivamente deciso; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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