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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24388/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva negato la riduzione massima della pena valorizzando la marcata offensività della condotta predatoria e il fatto che l'ammissione dell'addebito era intervenuta solo quando il quadro probatorio si era già delineato in modo inequivoco. Il ricorso contestava quindi la motivazione sul trattamento sanzionatorio, non la responsabilità in sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena e la misura delle diminuzioni per le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. Poiché la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente sul diniego della massima attenuazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio di riferimento per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni conseguenti a circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena è limitato ai casi in cui la decisione sia frutto di mero arbitrio, di ragionamento illogico o di motivazione apparente o insufficiente.
  • Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è legittimo se il giudice di merito lo sorregge con motivazione coerente, potendo valorizzare la gravità concreta della condotta e il momento in cui l'imputato ha ammesso l'addebito.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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