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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26576/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e per vizio di motivazione. Denuncia che il giudice di rinvio, dopo l'annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice e aveva disposto il rinvio per la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio), ha erroneamente ritenuto di dover rideterminare solo le sanzioni accessorie (questione non oggetto né di appello né di decisione della Cassazione), omettendo di decidere sulla richiesta di applicazione della continuazione con reati giudicati con altra sentenza irrevocabile e omettendo di rideterminare la pena principale per il reato residuo (bancarotta fraudolenta). Sostiene inoltre che, venendo meno il reato estinto, viene meno l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., con conseguente maggior favore per le attenuanti già riconosciute in primo grado e quindi una riduzione della pena principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha rilevato l'errore percettivo del giudice di rinvio e la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., perché il giudice non si è uniformato alle questioni devolute dalla sentenza rescindente (in particolare doveva esaminare la richiesta di continuazione e rideterminare il trattamento sanzionatorio per il reato residuo). Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa, fermo il rispetto dei principi indicati: il giudice del rinvio deve decidere sulle questioni devolute dalla Cassazione, la rideterminazione delle pene deve tener conto dell'estinzione del reato e delle conseguenze sulle aggravanti/attenuanti, e vige il divieto di reformatio in peius (non si può aggravare la posizione dell'imputato rispetto all'esito più favorevole già intervenuto).

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi alle questioni di diritto e ai principi espressi nella sentenza rescindente; l'omessa decisione su una questione devoluta dalla Cassazione configura violazione di tale norma.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma che disciplina le sanzioni accessorie applicabili alla bancarotta; nella vicenda le sanzioni accessorie erano state applicate in primo e secondo grado e la loro durata era stata ridotta dal giudice del rinvio, decisione su cui la Cassazione ha richiamato il rispetto del divieto di reformatio in peius.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Prevede aggravanti applicabili in presenza di pluralità di delitti fallimentari; la declaratoria di estinzione di uno dei delitti può far venir meno questa aggravante e quindi incidere sulla determinazione della pena principale.

  • art. 217 legge fallimentare (citato nella motivazione)

    Riferimento al tipo di bancarotta contestata (omessa richiesta di fallimento): la corretta identificazione del reato residuo è necessaria per parametrarne le sanzioni; il giudice di rinvio non può sbagliare il riferimento alla fattispecie.

  • Principio di diritto (Sez. U. n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238)

    "Una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli... non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito"

    La sentenza rescindente ha richiamato questo principio per affermare che il giudice di rinvio doveva decidere sulla richiesta di continuazione, essendo la mancata decisione un vizio che incide anche sulla determinazione della pena.

  • Orientamento giurisprudenziale sul divieto di reformatio in peius (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801)

    Il divieto di peggiorare la posizione dell'imputato opera anche nel giudizio di rinvio e si estende agli eventuali giudizi successivi di rinvio; va mantenuto l'esito più favorevole già raggiunto dall'imputato in precedenti fasi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve attenersi strettamente alle questioni devolute dalla sentenza di annullamento della Cassazione: è obbligato a decidere su tutti i profili di diritto indicati nella parte motiva della pronuncia rescindente, incluso l'esame di questioni non decise in appello ma ritenute non manifestamente infondate dalla Cassazione.
  • Se la Cassazione dichiara estinto per prescrizione uno dei reati contestati, il giudice del rinvio deve rideterminare il trattamento sanzionatorio per il reato residuo tenendo conto della perdita di eventuali aggravanti connesse alla pluralità dei fatti e delle attenuanti già riconosciute in primo grado.
  • Non è ammessa la reformatio in peius nel giudizio di rinvio: il nuovo giudizio non può portare a una situazione più sfavorevole per l'imputato rispetto all'esito più favorevole intervenuto dopo l'impugnazione.
  • La mancata decisione del giudice del rinvio su questioni devolute dalla Cassazione (es. richiesta di continuazione) costituisce vizio che può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • La corretta individuazione del reato residuo e dei profili normativi applicabili (articoli di legge, aggravanti/attenuanti) è essenziale per la legittima rideterminazione di pena; errori di percezione del reato o della norma da parte del giudice del rinvio sono suscettibili di cassazione.

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