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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00747/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava una sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva parzialmente accolto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso in assenza di dichiarazione e con recupero di IRPEF e IRAP. In Cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo relativo alla deduzione dei costi/componenti negative del reddito e sulla documentazione prodotta; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancato esame della documentazione non contestata attestante i costi; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’asserita illegittima compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato la censura di omessa pronuncia, ritenendo che non vi fosse una totale pretermissione della questione sulle componenti negative, ma un rigetto implicito derivante dalla rideterminazione del reddito. Ha invece accolto la doglianza relativa al mancato esame e alla mancata motivazione sulle componenti negative del reddito, rilevando che la sentenza d’appello aveva quantificato IRPEF e addizionali senza alcuna motivazione sul punto, nonostante la specifica deduzione dei costi già in primo grado. Ne è derivato l’assorbimento del secondo motivo e del motivo sulle spese. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti dell’accoglimento e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È rimasto fermo il giudicato interno sulla non debenza dell’IRAP.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su un punto indispensabile; non ricorre se la decisione impugnata comporta un rigetto implicito della domanda o eccezione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta fondata perché il giudice di merito non aveva esaminato e motivato sulla documentazione relativa ai costi e alle componenti negative del reddito.

  • art. 91 c.p.c.

    La questione sulle spese resta dipendente dall’esito complessivo del giudizio di rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulla compensazione delle spese è stata assorbita, dovendo il giudice del rinvio provvedere nuovamente sulle spese in relazione all’esito finale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come norma di riferimento per la censura di error in procedendo relativa all’omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito, pur senza una statuizione espressa, determini necessariamente il rigetto implicito del motivo o dell’eccezione proposta.
  • L’omessa pronuncia va distinta dall’omessa motivazione: la prima presuppone la mancanza totale di una decisione su un punto decisivo, la seconda riguarda invece una questione esaminata ma motivata in modo giuridicamente insufficiente o errato.
  • Nel contenzioso tributario, quando il contribuente deduce costi o componenti negative del reddito e li documenta, il giudice deve esaminarli e dare conto in motivazione delle ragioni per cui li ritiene o non li ritiene rilevanti ai fini della base imponibile.
  • La rideterminazione del tributo da parte del giudice non esime dal dovere di motivare specificamente sulle singole componenti del reddito contestate se la loro incidenza è stata oggetto di specifica deduzione difensiva.
  • Le statuizioni sulle spese seguono l’esito complessivo del giudizio e possono essere riesaminate dal giudice di rinvio quando la sentenza sia cassata anche solo parzialmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniSpese di liteAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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