Cassazione Penale, Ordinanza n. 11531/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in un procedimento per reati in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito ha giustificato la recidiva con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, valorizzando il fatto che l'imputato aveva già fruito più volte di misure alternative alla detenzione e che, nonostante ciò, aveva nuovamente commesso delitti in materia di stupefacenti, indice di concreta e rinnovata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte d'appello sulla recidiva, poiché fondata su una valutazione di fatto non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura per vizio di motivazione sulla recidiva è inammissibile quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e sorretta da elementi fattuali specifici.
- La sussistenza della recidiva può essere desunta, ai fini della valutazione di pericolosità sociale, dalla reiterazione di reati analoghi dopo la fruizione di misure alternative alla detenzione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di fatto del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio, se la motivazione impugnata è coerente e non illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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