Ordinanza n. 1665/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 22791/2026 del 12/02/2026, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Responsabile dell’Area 5 – Urbanistica, Demanio, Abusivismo e Attività Produttive del Comune di Castel Volturno, disponeva “la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad insegna Chalet Caffè del Mare s.r.l.s.” e conseguente divieto, medio tempore, di esercitare l’attività, presso i locali siti in Comune di Castel Volturno alla via del mare n. 181, nelle more dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 5 del 15/01/2026, di contenuto ignoto in quanto giammai notificata, ovvero allegata al provvedimento impugnato, sebbene in essa succintamente richiamata riguardo all’oggetto; b) dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 5 del 15/01/2026, giammai notificata e conosciuta solo per estratto in quanto succintamente richiamata riguardo l’oggetto nel provvedimento sub a), quale atto presupposto della disposta sospensione dell’attività e conseguente divieto di esercizio, rispetto alla quale ci si riserva sin da ora la facoltà di proporre ulteriori e specifici motivi di impugnazione che dovessero sorgere dal momento della piena conoscenza in conseguenza del deposito della medesima nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione resistente; c) della Comunicazione del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta prot. n. 551 del 09/01/2026, giammai notificata e conosciuta solo perché richiamata per estratto nel provvedimento sub a), rispetto alla quale ci si riserva sin da ora la facoltà di proporre ulteriori e specifici motivi di impugnazione che dovessero sorgere dal momento della piena conoscenza medesima in conseguenza del deposito della medesima nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione resistente; d) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti), in ogni modo relativi al suddetto procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare che impone al Comune di riprovvedere fissando un termine certo di efficacia alla sospensione dell'attività commerciale, con nomina eventuale del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disposta dal Responsabile dell'Area comunale competente, nonché l'ordinanza sindacale contingibile e urgente presupposta e la comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, deducendo anche la mancata conoscenza integrale degli atti presupposti e riservandosi motivi aggiunti dopo il loro deposito. La fase definita dall'ordinanza riguarda tuttavia l'esecuzione della precedente misura cautelare, con la quale il TAR aveva già rilevato la mancata indicazione di un termine finale per la sospensione dell'attività. A fronte dell'inerzia comunale, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione della misura cautelare e l'adozione dei provvedimenti necessari a conformarvisi.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di esecuzione della misura cautelare, ordinando al Comune di Castel Volturno di adottare, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, un nuovo provvedimento che fissi un termine certo di efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata. In caso di inottemperanza, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Caserta. Il giudice ha confermato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 e ha posto a carico del Comune le spese della fase, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, nonché l'eventuale compenso del Commissario ad acta.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare già concessa nel giudizio.
Richiamato in relazione all'esecuzione della misura cautelare e alla nomina del Commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Massime di principio
- Una misura cautelare che sospenda o incida su un'attività economica deve individuare un termine certo di efficacia, non potendo lasciare indefinita la durata della limitazione imposta al privato.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una misura cautelare, il giudice amministrativo può ordinare l'adozione del provvedimento conforme entro un termine determinato e nominare un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
- Le spese della fase di esecuzione della misura cautelare possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inerte.
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