Cassazione Civile, Ordinanza n. 16438/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da una persona fisica contro una società, diretta a ottenere, in via principale, la condanna della convenuta a emettere un nuovo assegno circolare dell'importo di euro 1.336,32, corrispondente a quello smarrito e ritrovato solo dopo la scadenza, oppure, in via subordinata, il pagamento della medesima somma. La parte attrice chiedeva inoltre il risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa, dedotto come conseguenza della mancata cooperazione della società alla riemissione dell'assegno. Il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace, ritenendo che le domande avessero valore equivalente e rientrassero nei limiti di competenza di quest'ultimo ex art. 7 c.p.c. La ricorrente impugnava tale statuizione con unico motivo, sostenendo che la domanda risarcitoria era di valore indeterminato e che, sommata alle altre domande, comportava il superamento del limite di competenza del Giudice di Pace, con conseguente competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma, rimettendo le parti davanti a tale giudice anche per la liquidazione delle spese del procedimento. La Corte ha ritenuto che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, essendo non determinata nel quantum, va considerata di valore pari al massimo della competenza del giudice adito; pertanto, il cumulo con le altre domande proposte contro la stessa parte supera il limite di valore del Giudice di Pace. Le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
limiti di competenza per valore del giudice di pace
richiamato come parametro per individuare il limite di competenza per valore del Giudice di Pace, che nella specie viene superato dal cumulo delle domande
il cumulo di domande verso la stessa parte si valuta ai fini della competenza per valore e può comportare il superamento del limite del giudice adito
richiamato nelle conclusioni del pubblico ministero per i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di competenza
richiamato per le conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento di regolamento di competenza
Massime di principio
- La domanda di condanna generica al risarcimento del danno, quando il quantum non sia determinato, si considera ai fini della competenza per valore come domanda di valore pari al massimo della competenza del giudice adito.
- Quando contro la stessa parte siano proposte più domande, il cumulo ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c. deve essere considerato nel calcolo della competenza per valore e può determinare il superamento del limite del giudice originariamente adito.
- Se il cumulo tra una domanda risarcitoria indeterminata e altre domande di valore determina il superamento del limite di competenza del giudice di pace, la competenza spetta al tribunale, che non è soggetto a limiti di valore nelle controversie considerate.
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