Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32621/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dell'unico motivo. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione della pena e sul diniego della diminuzione richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo vizio di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e alla mancata diminuzione della stessa, lamentando il diniego della concessione delle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la graduazione della pena, inclusi la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni derivanti dalle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata perché fondata su un congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di valutazione previsti dalla norma orientano la graduazione della pena e devono essere considerati nella motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità, la motivazione sulla misura della pena è adeguata quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito; non è necessario un esame analitico di ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
  • È manifestamente infondato il ricorso che contesti genericamente l'eccessività della pena o il diniego della diminuzione senza individuare una violazione dei criteri legali o una motivazione effettivamente mancante, illogica o contraddittoria.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.