Cassazione Penale, Sentenza n. 42976/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28/05/2024 che aveva annullato la rinnovazione degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. di Avellino ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; il P.M. denunciava vizio di motivazione sostenendo che la mancata consegna del cellulare (e la successiva dichiarazione di averlo gettato) e il ritorno dell'OLIVA alla guida della società indicassero un concreto pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, giustificando la rinnovazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando l'ordinanza che aveva annullato la rinnovazione degli arresti domiciliari. Il Collegio ha ritenuto che non siano emersi elementi tali da integrare le "eccezionali esigenze cautelari" richieste dall'art. 309, comma 10, c.p.p.; ha valorizzato il ruolo marginale dell'OLIVA nell'indagine, l'assenza di precedenti specifici, la parziale ammissione dei fatti in sede di interrogatorio, e la sostituzione della misura per gli indagati principali, concludendo che le valutazioni del Tribunale non risultano vizi di legittimità.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
La rinnovazione di una misura cautelare che abbia perso efficacia richiede "eccezionali esigenze cautelari": non serve necessariamente un elemento nuovo sopravvenuto ma deve sussistere un pericolo per la collettività di tale consistenza da rendere indispensabile la misura coercitiva; l'eccezionalità va valutata anche con riferimento al rilievo dei beni giuridici tutelati, alla gravità dei fatti e alla capacità criminale del soggetto.
Cass. Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022 (Avventurato)
Giurisprudenza interpretativa che precisa i criteri di "eccezionalità" per l'art. 309, comma 10 c.p.p.: non è sufficiente una mera accentuazione della prognosi di pericolosità; l'eccezionalità si coglie nel particolare rilievo dei beni da tutelare e nella concreta indispensabilità della misura.
Massime di principio
- Per rinnovare una misura ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p. il P.M. deve dimostrare esigenze "eccezionali": non bastano considerazioni astratte di pericolosità, occorre che la misura sia l'unico rimedio idoneo a tutelare beni giuridici rilevanti.
- Comportamenti quali il rifiuto di consegnare o la distruzione di dispositivi possono concorrere a fondare il pericolo di inquinamento probatorio, ma il loro peso cautelare dipende dalla concretezza del collegamento tra il dispositivo e le prove rilevanti (es. contenuti direttamente pertinenti all'indagine).
- Il ruolo effettivo dell'indagato nell'organizzazione (dominus vs ruolo marginale), l'assenza di precedenti specifici e le ammissioni parziali sono elementi che contrastano la necessità di misure detentive e devono essere adeguatamente valorizzati dal giudice.
- La sostituzione di misure detentive nei confronti di altri indagati e la sostanziale conclusione delle indagini riducono la ragionevolezza della rinnovazione di una misura cautelare.
- In sede impugnativa il P.M. deve confutare puntualmente la motivazione del giudice di merito: rimandi generici ad allarme sociale o alla gravità astratta dei fatti sono insufficienti per sovvertire una valutazione motivata.
- La misura detentiva resta extrema ratio: in caso di incertezza sulla sussistenza di esigenze cautelari "eccezionali", prevalgono soluzioni meno afflittive e proporzionate.
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