Cassazione Penale, Sentenza n. 1673/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il suo appello contro il diniego di revoca del sequestro preventivo delle quote societarie e somme riconducibili a Erus Ambiente S.r.l., disposto nell'ambito di un procedimento per reati correlati alla normativa ambientale (artt. 81, cpv., 110, 452-quaterdecies c.p. e art. 256 d.lgs. 152/2006). Luraschi deduce errata applicazione delle norme penali e processuali (tra cui art. 452-quaterdecies comma quinto c.p., art. 125 c.p.p., art. 111 Cost.) e carenza di motivazione: sostiene di essere socia e amministratrice successivamente alla consumazione dei reati, di essere mera intestataria senza accertamenti certi, e che il sequestro riguardava solo parte del patrimonio mentre la confisca avrebbe coperto l'intero patrimonio aziendale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale idonea; il Collegio ha ritenuto che la procura speciale conferita ai difensori era limitata all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca e non poteva essere automaticamente estesa all'odierna impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2022. Il Collegio non ha esaminato il merito della contestazione sulla natura dell'intestazione societaria o sulla cronologia dell'acquisto delle quote. A seguito della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Usato come base procedurale per la pronuncia sull'appello; indica la disciplina dell'appello contro i provvedimenti cautelari e dei relativi strumenti di impugnazione.
artt. 81, cpv., 110, 452-quaterdecies, comma primo, c.p.
Norme sostanziali richiamate per descrivere i reati contestati agli imputati (concorso, reati specifici in materia di gestione illecita di rifiuti); tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso sul loro merito, essendo il ricorso inammissibile per vizi formali.
art. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006
Citata come normativa ambientale alla base del procedimento penale e del sequestro/confisca; la Corte non ha valutato il merito della sua applicazione nel ricorso in esame.
art. 125 c.p.p.
comma 3 evocato dalla ricorrente
La ricorrente lamentava carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.; la Corte ha preso atto dell'eccezione ma non ha deciso sul punto per il difetto di procura speciale.
art. 100 c.p.p.
Interpretato in senso restrittivo: il terzo interessato alla restituzione di beni sottoposti a misure reali deve conferire una procura speciale al difensore nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p.; la procura deve essere specifica per la determinata impugnazione e non estendibile automaticamente ad altri atti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per assegnare le spese processuali e fissare la somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso; menzionato nell'intestazione come norma di richiamo per il trattamento del ricorso.
Massime di principio
- Per impugnare ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro, revoca, restituzione), il terzo interessato deve conferire al difensore una procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p.; la procura deve essere specifica per la singola impugnazione e non automaticamente valida per atti successivi o diversi.
- Se la procura speciale è limitata a un singolo procedimento o atto (es. riesame), non è sufficiente per impugnare successivi provvedimenti collegati: occorre rilasciare una nuova o più ampia procura espressa.
- Difetti formali relativi alla rappresentanza (mancanza o insufficienza della procura speciale) determinano inammissibilità del ricorso senza che il giudice di legittimità entri nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- Chi si assume di essere socio o amministratore subentrato dopo la commissione dei fatti deve documentare con elementi chiari la data e le modalità dell'acquisto delle quote e l'assenza di responsabilità per le condotte oggetto del procedimento per contrastare presunzioni di fittizietà dell'intestazione.
- In caso di inammissibilità imputabile al ricorrente è possibile l'imposizione di spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ex art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale curare la correttezza formale delle procure e delle impugnazioni per evitare oneri economici aggiuntivi.
- Quando ci si trova di fronte a provvedimenti penali di sequestro e confisca, anche se si sollevano questioni di motivazione o merito, il primo controllo della Cassazione riguarda la correttezza formale dell'impugnazione; le questioni sostanziali restano incerte se il ricorso è inammissibile.
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