Cassazione Penale, Ordinanza n. 18087/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità penale per il reato contestato. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 219, 220, 429, 189 e 192 c.p.p., lamentando in sostanza una cattiva valutazione del materiale probatorio e chiedendo una rivalutazione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello e, comunque, volta a ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha prospettato una doglianza che la Corte ha reputato inammissibile perché non dedotta con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una rivalutazione del merito e riproponeva questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune dai vizi dedotti; ha ritenuto il secondo motivo non proponibile in cassazione perché non era stato dedotto in appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivate dalla sentenza di appello senza individuare un effettivo vizio logico-giuridico della decisione.
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute previamente al giudice di appello, salvo i casi in cui siano rilevabili d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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