Cassazione Penale, Ordinanza n. 18221/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato un trattamento sanzionatorio sfavorevole. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di manifesta illogicità della motivazione, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dai giudici territoriali sulla gravità della condotta e sui precedenti penali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 20-bis c.p., sostenendo implicitamente che non fossero ostative le condizioni per l'applicazione di una sanzione sostitutiva; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva escluso, con motivazione logica e congrua, che l'imputato avrebbe ottemperato alle prescrizioni connesse all'esecuzione della sanzione sostitutiva, valorizzando le modalità della condotta e i gravi precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sollecitava una nuova valutazione del merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti e dei precedenti per gravi reati violenti. Ha ritenuto inoltre il secondo motivo aspecifico e manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva logicamente escluso la concedibilità/attuabilità della sanzione sostitutiva sulla base della condotta e dei precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate in base alla gravità delle condotte e ai precedenti penali del reo, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
L'applicazione della sanzione sostitutiva può essere esclusa quando, in base alle modalità della condotta e ai precedenti penali, il giudice ritenga che l'imputato non ottempererebbe alle prescrizioni connesse all'esecuzione della sanzione.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito del trattamento sanzionatorio.
- Il giudizio sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, ai fini degli artt. 62-bis e 133 c.p., è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se motivato in modo congruo e non manifestamente illogico.
- La valutazione negativa sulla concedibilità di una sanzione sostitutiva può fondarsi sulle modalità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato, senza necessità di ulteriori argomentazioni se la motivazione è coerente e logica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia generico o aspecifico e che non si confronti realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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