Cassazione Civile, Ordinanza n. 06787/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva intimato precetto di pagamento per una somma dovuta in base a un titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna alle spese processuali. Il destinatario del precetto aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo derivasse da un giudizio ancora non definitivamente concluso e chiedendo la sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito dell'impugnazione della sentenza posta a base del precetto. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente negato la sospensione necessaria e avrebbe motivato in modo insufficiente. Con la memoria ha anche prospettato un preteso vizio di inesistenza radicale della sentenza-titolo per asserita mancata integrità del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla sospensione ex art. 295 c.p.c., affermando che le questioni attinenti al regolare svolgimento del giudizio nel quale si forma il titolo esecutivo giudiziale, anche se dedotte come nullità della sentenza, devono essere fatte valere soltanto con l'impugnazione del provvedimento-titolo e non con l'opposizione all'esecuzione; pertanto non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di opposizione e quello di impugnazione del titolo. Inoltre, poiché nelle more il giudizio presupposto si era definito con sentenza di appello passata in giudicato che confermava il titolo, ogni pretesa pregiudizialità era comunque venuta meno e la sospensione non era più praticabile. È stata inoltre respinta l'ulteriore deduzione, formulata in memoria, sul preteso vizio di inesistenza della sentenza esecutiva: si tratterebbe al più di una nullità deducibile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non come motivo di opposizione all'esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per far valere vizi del giudizio di formazione del titolo esecutivo; essa non consente di rimettere in discussione questioni che attengono alla validità della sentenza posta a base del precetto.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, escluso tra opposizione all'esecuzione e impugnazione della sentenza-titolo, perché il titolo conserva efficacia fino al suo eventuale annullamento.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito delle memorie.
Il preteso vizio di inesistenza radicale della sentenza, dedotto per asserita violazione del contraddittorio, è stato ricondotto dalla Corte a una eventuale nullità, non deducibile in opposizione all'esecuzione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le doglianze relative al regolare svolgimento del giudizio in cui si forma un titolo esecutivo giudiziale, incluse quelle che prospettino nullità della sentenza, devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo e non mediante opposizione all'esecuzione.
- Tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e il giudizio di impugnazione della sentenza posta a base del precetto non sussiste, di regola, un rapporto di pregiudizialità tecnica idoneo a imporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché il titolo esecutivo mantiene efficacia fino al suo eventuale annullamento.
- Se il giudizio di impugnazione del titolo si conclude medio tempore con conferma della sentenza o con il passaggio in giudicato, viene meno ogni possibile ragione di sospensione e l'opposizione che si fondi sui vizi di formazione del titolo resta priva di seguito.
- Un vizio della sentenza esecutiva che si risolva in una nullità del provvedimento non può essere trasformato in un motivo di inesistenza radicale per aggirare le preclusioni proprie dell'opposizione all'esecuzione.
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