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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10369/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento, quale parte ricorrente nel procedimento di correzione, ha chiesto la rettifica di un errore materiale contenuto nell'epigrafe di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, nell'ordinanza n. 13386/2024 era stato indicato, per mero errore, come provvedimento impugnato un decreto del Tribunale di Catania, mentre dagli atti del fascicolo risultava che il ricorso per cassazione deciso con quella ordinanza aveva avuto ad oggetto la sentenza n. 1040/2016 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 26 maggio 2016. La parte istante ha dunque chiesto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., senza che la controparte svolgesse difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che dagli atti del giudizio definito con l'ordinanza n. 13386/2024 emergeva chiaramente che il provvedimento impugnato era la sentenza della Corte d'appello di Palermo e non il decreto del Tribunale di Catania erroneamente indicato nell'epigrafe. Di conseguenza ha disposto la sostituzione, nell'epigrafe dell'ordinanza, della locuzione errata con quella corretta. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nell'epigrafe di un provvedimento di cassazione è correggibile quando dagli atti del fascicolo emerga in modo univoco quale fosse il vero provvedimento impugnato o l'elemento erroneamente trascritto.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la Corte verifica la corrispondenza tra gli atti processuali e il testo del provvedimento da correggere, e dispone la rettifica quando l'inesattezza sia meramente materiale e priva di giustificazione sostanziale.
  • Il procedimento di correzione può concludersi senza statuizione sulle spese quando non vi sia luogo a provvedere in tal senso, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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