Cassazione Penale, Ordinanza n. 06416/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/05/2024. Dal testo emerge che la condanna di merito riguardava un delitto commesso con l'uso di un'arma, con contestazione di aggravanti legate al travisamento del volto e all'uso dell'arma. Il primo ricorrente censurava la violazione di legge e il vizio motivazionale sulla valutazione degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti. Il secondo ricorrente proponeva un motivo unico che, secondo la Corte, non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza d'appello, in particolare con il passaggio relativo all'esito di una perizia utilizzata ai fini del bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi meramente riproduttivi di censure già esaminate e non specificamente confrontate con la motivazione impugnata, dichiarandoli inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi del primo ricorso reiteravano censure già vagliate dai giudici di merito senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e che il motivo del secondo ricorso non si confrontava realmente con la motivazione di appello, la quale aveva recepito l'esito di una perizia nella valutazione del bilanciamento delle circostanze. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale o violazione di legge richiede una critica puntuale alle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; non è sufficiente un dissenso meramente assertivo sulla valutazione del compendio probatorio.
- Il ricorso è inammissibile quando non si confronta realmente con il contenuto della sentenza impugnata, anche se questa abbia valorizzato un elemento tecnico, come una perizia, ai fini della valutazione complessiva o del bilanciamento delle circostanze.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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