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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35269/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurime censure, in particolare per la illegittima modifica e comunicazione dei capi di imputazione nel corso del giudizio abbreviato (modifica del 19/06/2019). Si deduce che il capo 1) risulta contraddittorio e indeterminato: inizialmente indicava una distrazione di euro 269.000,00 con più coimputati ma poi attribuiva al solo D'Antonio (e ad altri due) la distrazione di 200.000,00 senza specificare la condotta di Salerno e attribuendo ad altro coimputato solo 67.000,00. Si sostiene che la modifica dell'imputazione era illegittima perché le circostanze contestate già erano note dagli atti d'indagine e non derivavano dall'integrazione istruttoria ex art. 441/438 c.5 cod. proc. pen.; per le Sezioni Unite la modifica nel rito abbreviato è ammissibile soltanto nei limiti di quanto emergente dall'integrazione probatoria. Altre doglianze riguardano travisamento della prova, vizio di motivazione, mancata acquisizione di prova decisiva e mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi (in particolare il primo e il quarto di D'Antonio e il primo, terzo e quarto di Salerno). Ha rilevato che la modifica dell'imputazione nel giudizio abbreviato era stata illegittima in quanto non limitata ai soli fatti emergenti dall'integrazione probatoria e che la Corte d'appello ha dichiarato una "nullità parziale" riferita a una condotta (distrazione di beni in leasing) che non risultava nemmeno descritta nel capo di imputazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame a diverso collegio, disponendo che si compiano le opportune verifiche sulla corretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla legittimità delle modifiche all'imputazione. L'accoglimento parziale dei motivi ha assorbito le altre censure avanzate.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi d'impugnazione trattabili in Cassazione relativamente ai ricorsi proposti; i ricorsi sono valutati nei limiti ivi previsti

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; la modifica dell'imputazione è ammessa nella misura in cui derivi dai fatti emergenti dall'integrazione istruttoria

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'integrazione probatoria disposta dal giudice; la modifica dell'imputazione in sede abbreviata può avvenire solo per fatti emersi da questa integrazione

  • art. 423, cod. proc. pen.

    Fissa i limiti entro i quali può avvenire la modifica dell'imputazione dopo l'integrazione probatoria; richiamato per delimitare la legittimità delle modifiche

  • Sezioni Unite, n. 5788 del 18/04/2019 (giurisprudenza)

    Principio richiamato dalla Corte: nel processo abbreviato condizionato ad integrazione probatoria la modifica dell'imputazione e' possibile solo per fatti emergenti dagli esiti istruttori e nei limiti dell'art. 423

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare

    Riguarda la fattispecie di bancarotta (si specifica nella sentenza la contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice)

  • art. 223, comma 2, n.1, legge fallimentare

    Riferimento normativo relativo alla bancarotta impropria; menzionato nei motivi difensivi come possibile qualificazione della condotta

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Consente il gravame per mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio; invocato dal ricorrente con riferimento alla rifiutata escussione di un testimone/consulente

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato con integrazione probatoria la modifica dell'imputazione è ammessa solo per i fatti effettivamente emergenti dall'ulteriore attività istruttoria (art. 438/441 c.5 e art. 423): ogni modifica che esuli da tali limiti è illegittima.
  • Se la pubblica accusa modifica l'imputazione con fatti che già risultavano dagli atti d'indagine (e non sono frutto dell'integrazione autorizzata), la modifica può essere censurata e portare all'annullamento della successiva sentenza basata su quella formulazione.
  • La Corte d'appello non può dichiarare una "nullità parziale" riferita a una condotta che non è descritta nel capo di imputazione originario; ciò determina vizio di motivazione e di legittimità.
  • Quando la modifica o la formulazione dell'imputazione altera la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (incertezza su chi abbia compiuto quale atto), la sentenza è esposta a censura per indeterminatezza o contraddittorietà dell'imputazione.
  • In presenza di illegittime modifiche dell'imputazione la via corretta può essere l'annullamento con rinvio per nuovo esame a diverso collegio, così da consentire una verifica piena e imparziale della corrispondenza accuse-fatti e dell'eventuale rinnovazione istruttoria.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente eccepire l'illegittimità delle modifiche ai capi di imputazione, chiedere l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'intera imputazione modificata, nonché sollecitare l'assunzione di prove decisive o la rinnovazione dell'istruttoria ove necessaria.

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