Cassazione Penale, Ordinanza n. 11063/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi per difetto di querela e per prescrizione, rideterminando tuttavia la pena per i furti residui e confermando il resto della condanna. Il ricorso in cassazione denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: da un lato, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, per il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Con memoria difensiva successiva, la difesa insisteva nelle ragioni già esposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche non fossero sindacabili in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e risulta insindacabile se sorretta da motivazione non arbitraria né manifestamente illogica. Quanto alle pene sostitutive, ha affermato che, anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, è anch'essa sottratta al controllo di legittimità. La Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la gravità dei fatti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
criterio di riferimento per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella valutazione dell'applicazione di pene sostitutive; la motivazione conforme a tali criteri non è censurabile in cassazione
richiamato per evidenziare che, anche dopo la riforma, il potere discrezionale in tema di pene sostitutive resta ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
richiamato in via generale con riferimento al trattamento sanzionatorio e ai criteri di valutazione del giudice di merito
Massime di principio
- Il giudizio sulla quantificazione della pena appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione di merito è motivata in modo adeguato e coerente.
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche dopo la riforma del 2022, il giudice deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; se tale valutazione è adeguatamente motivata, resta sottratta al controllo della Corte di cassazione.
- La gravità concreta dei fatti costituisce elemento idoneo a giustificare il diniego della conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva, ove il giudice di merito lo motivi in modo congruo.
Come è indicizzato
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