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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16622/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel giudizio originario relativo all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendola manifestamente infondata e ha condannato in solido la parte istante e il difensore al pagamento delle spese di lite. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 94 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese del difensore sarebbe ammissibile solo quando egli abbia agito senza valida procura, con procura inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diverse; nel caso concreto, invece, la procura era valida e l'attività difensiva era stata svolta nell'ambito del corretto rapporto processuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte soccombente e non del difensore; la condanna del difensore è ammessa solo se egli abbia agito come rappresentante processuale senza poteri, in mancanza assoluta o invalidità radicale della procura ad litem, oppure con procura rilasciata da soggetto diverso o per un diverso processo/fase. Poiché nel caso esaminato il difensore aveva operato sulla base di una valida procura, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 94 c.p.c.

    La norma è richiamata per escludere che il difensore possa essere condannato alle spese solo perché ha patrocinato la parte; la condanna al difensore è possibile solo quando abbia agito senza effettivo conferimento di poteri rappresentativi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente; non possono, di regola, essere addebitate al difensore, che non è parte del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione della norma processuale sulla condanna alle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata formulata ai sensi del procedimento camerale accelerato per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La condanna alle spese processuali deve essere pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo l'eccezione del difensore che abbia agito come rappresentante processuale senza poteri.
  • Il difensore può essere onerato delle spese solo in caso di mancanza, falsità o radicale inefficacia della procura ad litem, oppure quando la procura sia stata rilasciata da soggetto diverso o per un processo/fase diversi da quelli in cui l'atto è stato speso.
  • Se l'attività difensiva è svolta in base a valida procura, la condanna alle spese in capo al difensore è illegittima e determina cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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