Cassazione Penale, Sentenza n. 36135/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia) relativamente al reato previsto dall'art. 9-ter, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Procura generale contestava che l'imputato e altri cinque motociclisti, in abbigliamento da motocross, avessero gareggiato ad alta velocità per circa 300 metri sulla spiaggia di Briatico, arrecando pericolo ai bagnanti e usando la spiaggia come pista. Si rilevava che elementi quali il tipo di moto, l'abbigliamento, la partenza congiunta e la dichiarazione del verbale dei Carabinieri (secondo cui l'imputato "gareggiava in velocità") dimostravano l'esistenza di una competizione, perciò l'assoluzione sarebbe ingiustificata; si chiedeva inoltre annullamento della revoca della confisca disposta dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale. Ha ritenuto che le censure proposte investissero valutazioni di merito e la valutazione della prova, ambiti non sindacabili in questa sede se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica. La Corte ha condiviso che la Corte territoriale aveva offerto una motivazione non manifestamente illogica nel ritenere insufficienti gli elementi emersi in dibattimento a dimostrare la volontà tacita e reciproca di competere e il conseguente condizionamento delle modalità di guida; pertanto l'assoluzione perche il fatto non sussiste e la correlata revoca della confisca restano inalterate e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9-ter, comma 1
La norma punisce le gareggiate in velocità con veicoli a motore in luoghi pubblici; per la sua configurabilità è necessario dimostrare l'esistenza di una competizione effettiva, con volontà reciproca di confrontarsi e comportamenti che evidenzino il condizionamento delle modalità di guida.
Corte di Cassazione, Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
Principio secondo il quale la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi a disposizione, fornito corretta interpretazione e motivazione congrua, esauriente e logica.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione concreta della prova compiuta dai giudici di merito se la motivazione è congrua e logica.
- Per il reato di cui all'art. 9-ter c.s. non è sufficiente la presenza di più veicoli o di abbigliamento tecnico: occorre prova della volontà di competere reciprocamente e di comportamenti concreti (es. sorpassi, condotte coordinate) che dimostrino la gara.
- Elementi indiziari quali tipo di moto, equipaggiamento e velocità possono essere utili, ma vanno collegati a fatti concreti che provino la competizione; la loro sola presenza non determina automaticamente la fattispecie penale.
- I verbali delle forze dell'ordine devono contenere descrizioni dettagliate delle condotte rilevanti per provare la gara; formule generiche o osservazioni non corroborate in dibattimento possono risultare insufficienti.
- La contestazione della revoca di misure patrimoniali (es. confisca) segue la sorte del giudizio di merito: se la sentenza di merito che ha revocato la confisca è assistita da motivazione adeguata, il ricorso della Procura può essere inammissibile se fondato su riconsiderazioni di fatto.
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