Cassazione Penale, Sentenza n. 10553/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione ex art. 36 c.p.p. nei confronti della dott.ssa Loredana De Franco, rilevando che la stessa si sarebbe già pronunciata nel procedimento cd. Nemea (R.G. n. 847/2017) sull'esistenza della cosca locale di Zungri e sull'adesione dell'Accorinti, e quindi fosse sussistente la causa di ricusazione. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza perché il ricusante non aveva prodotto la documentazione idonea a provare sia la sussistenza della causa di ricusazione (la sentenza nella quale il magistrato avrebbe espresso le censurate valutazioni) sia la tempestività della presentazione (verbale d'udienza o altro elemento da cui desumere la data di conoscenza), onere quest'ultimo a carico del ricusante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che l'onere della produzione documentale a supporto dell'istanza di ricusazione è della parte ricusante e che la dichiarazione di ricusazione soggiace a rigide forme e termini; ha richiamato orientamenti giurisprudenziali consolidati che hanno ammesso l'inammissibilità quando mancano i documenti comprovanti la causa e la tempestività. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola i motivi di ricusazione; la Corte ha ritenuto che tra i motivi addotti rientrasse la pronuncia precedente del magistrato nel procedimento Nemea, ma ha sottolineato che tale motivo necessita di idonea prova documentale fornita dal ricusante
Disposizioni sulla forma e modalità dell'istanza di ricusazione; la Corte ha applicato il principio che la dichiarazione è soggetta a requisiti formali e alla produzione di documenti a sostegno
art. 38, comma 2 cod. proc. pen.
Termini per proporre la ricusazione quando la causa è conosciuta in udienza; la sentenza evidenzia che la tempestività deve essere dimostrata dal ricusante tramite documentazione (es. verbale d'udienza)
Disciplina della declaratoria di inammissibilità e delle modalità del procedimento relativo alla ricusazione; richiamato in relazione alle forme di trattazione dell'istanza
Procedura di decisione in sede camerale per i ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità; la Corte ha osservato che il ricorso deve essere deciso secondo le forme previste dall'art. 611 quando applicabile
Rinvio alla fissazione dell'udienza: richiamato rispetto alle modalità di trattazione, ma la Corte ha precisato la prevalenza delle norme su modalità camerali per il ricorso ex art. 611
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso di cassazione; qui richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per questioni relative al giusto processo; la Corte ha ribadito che il legislatore può graduare forme di contraddittorio e che l'art.111 non ostacola la rigorosa disciplina formale della ricusazione
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la piena applicabilità procedurale dell'art.6 ai subprocedimenti incidentali come la ricusazione, consentendo forme cartolari
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa resta comunque garantito nonostante le forme snelle previste per la ricusazione
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione richiede la produzione, a cura del ricusante, di documenti idonei a dimostrare sia la sussistenza della causa di ricusazione (es. sentenze o atti in cui il magistrato ha formulato le valutazioni contestate) sia la tempestività della presentazione (es. verbale d'udienza o altra prova della data di conoscenza).
- La dichiarazione di ricusazione è soggetta a requisiti formali e a termini rigorosi: l'assenza di documentazione essenziale può comportare l'inammissibilità dell'istanza, anche se le informazioni possono risultare presenti negli atti del processo.
- Il gravame in Cassazione contro l'inammissibilità deve confrontarsi concretamente con le motivazioni della corte territoriale; la mera reiterazione dei motivi di ricusazione senza contestare la fondatezza dell'inammissibilità è generalmente insufficiente.
- Nei subprocedimenti incidentali come la ricusazione, la procedura può essere trattata in forma cartolare (camerale) senza udienza partecipata, e ciò non viene ritenuto automaticamente contrario al diritto a un giusto processo, salvo casi particolari che giustifichino diverso contraddittorio.
- Per massimizzare le possibilità di accoglimento in situazioni analoghe, il ricusante dovrebbe: 1) produrre copia autentica delle sentenze o degli atti rilevanti; 2) allegare il verbale d'udienza o altra prova che consenta di verificare la tempestività; 3) articolare nel ricorso di legittimità un confronto diretto e documentato con la motivazione della corte territoriale.
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