Cassazione Penale, Ordinanza n. 16884/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto ristretto ha proposto personalmente, con memoria a propria firma inoltrata tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del provvedimento impugnato, ma alla ritualità dell'impugnazione: poiché sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, l'imputato non poteva proporre personalmente ricorso per cassazione.
Norme richiamate
dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale
l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge, con le conseguenze economiche di legge
ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere necessariamente sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano dalla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tale ragione, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.
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