Cassazione Penale, Ordinanza n. 03565/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27 febbraio 2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre motivi: il primo era formulato in modo aspecifico e, soprattutto, riguardava un motivo di appello che non risultava tra quelli non rinunciati dal ricorrente; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la doglianza era ritenuta generica e meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici; il terzo introduceva per la prima volta in cassazione la contestazione della mancanza di motivazione sull'aumento di pena per la continuazione, mentre in appello l'imputato si era limitato a chiedere il contenimento al minimo di tale aumento. Il testo non indica il reato sostanziale oggetto della condanna, né altri dettagli fattuali ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità fosse ascrivibile a colpa del ricorrente ai sensi del criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000. Non emergono dal testo ulteriori statuizioni sul merito della condanna, che resta pertanto invariata rispetto alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le circostanze attenuanti generiche erano state richieste e il loro diniego è stato ritenuto già adeguatamente motivato dalla corte territoriale, senza vizi logici.
La doglianza sull'aumento di pena per la continuazione non era stata specificamente proposta in appello e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia generico o aspecifico, specie quando non si confronti realmente con la decisione impugnata o con l'effettivo contenuto dei motivi devoluti in appello.
- Non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione censure che non risultino specificamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e immune da manifeste illogicità.
- La richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio formulata in appello non equivale alla deduzione di un vizio di motivazione specifico sulla determinazione della pena, quando tale doglianza venga introdotta solo nel giudizio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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