Cassazione Penale, Sentenza n. 31811/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riabilitazione ma non aveva integralmente risarcito i familiari/eredi delle vittime del grave reato per cui era stato condannato; aveva offerto una somma di 2.500 euro destinata a enti/associazioni di beneficenza e deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p. sostenendo, tramite il difensore, che il magistrato di sorveglianza aveva concesso la remissione del debito per la sua presunta incapacità economica e che, non ottenendo risposta, aveva destinato la somma ad altro ente benefico.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che per valutare il mancato risarcimento occorra accertare se il debito sia liquido ed esigibile e se l'inadempimento sia volontario o determinato da stato di necessità (povertà, inesistenza di richieste risarcitorie, impossibilità di quantificare il danno, ecc.). Ha giudicato l'offerta di 2.500 euro insufficiente e surrogatoria, revocabile e quindi priva di valore dimostrativo di emenda, e ha escluso lo stato di indigenza del ricorrente in ragione della sua attività lavorativa. Ha inoltre ritenuto irrilevante la remissione del debito risalente al 2004, relativa alle spese di mantenimento in carcere. Per questi motivi la decisione impugnata è stata confermata come motivata e logica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevato come norma rilevante nella disciplina della riabilitazione; nel caso è stata richiamata quale quadro normativo per valutare i requisiti della riabilitazione, in particolare l'importanza del risarcimento alle parti offese
Richiamata unitamente all'art. 178 come riferimento normativo sulla riabilitazione e sulle condizioni per la sua concessione
Sez. 1, n. 80 del 14/1/1992 (Pallucchini, Rv.189605-01)
Sez. 1, n. 80 del 14/1/1992 Pallucchini, Rv.189605-01
Giurisprudenza utilizzata per stabilire i criteri di valutazione del mancato risarcimento: va accertata la liquidità ed esigibilità del debito e la volontarietà dell'inadempimento, valutando eventuale povertà o impossibilità di quantificazione del danno
Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024 (Zanni, Rv.287087-01)
Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv.287087-01
Giurisprudenza richiamata sul valore dimostrativo dell'emenda e sulla rilevanza della condotta successiva alla condanna: donazioni modeste o surrogatorie, revocabili o non comprovate, non dimostrano l'effettiva emenda richiesta per la riabilitazione
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione è essenziale valutare se il debito verso le parti offese sia liquido ed esigibile: l'assenza di liquidità o di richieste quantificate può incidere sulla valutazione
- Le offerte o donazioni a favore di enti benefici possono non sostituire il risarcimento diretto ai danneggiati quando sono modeste, revocabili o prive di carattere definitivo: non dimostrano necessariamente la volontà di risarcire le vittime
- La remissione del debito concessa dal magistrato di sorveglianza può essere limitata nel tempo e nello scopo e non sempre rileva automaticamente ai fini della riabilitazione
- Deve essere accertata la volontarietà dell'inadempimento: lo stato di effettiva indigence del richiedente può giustificare la mancata corresponsione ma grava sulla difesa la prova della reale incapacità economica
- La valutazione della riabilitazione è globale e richiede motivazione specifica: somme insignificanti rispetto alla gravità del reato o iniziative surrogatorie incapaci di provare emenda possono giustificare il diniego
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