Cassazione Penale, Sentenza n. 05134/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di collaboratori che lo indicano come partecipante a un pestaggio (assenza di denuncia, referti, incompatibilità con misura degli arresti domiciliari), e la mancanza di riscontri sull'attività di spaccio attribuita al ricorrente; 2) la mancata valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori, senza esame dei rapporti personali, motivazioni della collaborazione, eventuali rancori o contraddizioni specifiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) le dichiarazioni dei collaboratori si riscontrano fra loro, con particolare rilievo alla "chiamata in correitÃ" di Corra, che fornisce conoscenza diretta; la mancanza di denuncia della vittima non è decisiva dato l'ambito associativo e i codici di omertà ; la misura degli arresti domiciliari non è incompatibile con la partecipazione al pestaggio; l'arresto successivo del ricorrente per detenzione di stupefacenti costituisce ulteriore riscontro dell'attività di spaccio contestata; 2) le censure sulla credibilità soggettiva sono state ritenute generiche e non specifiche rispetto al caso concreto e privi di documentazione probatoria richiesta per contestare la valutazione del giudice; la Corte ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle dichiarazioni di collaborazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata resiste e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Contestazione del reato di associazione di tipo mafioso; la corte ha ritenuto sussistenti indizi sufficienti di partecipazione al clan sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e di riscontri oggettivi come l'arresto per droga
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione dell'ampiezza dei motivi del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato espresso nei limiti consentiti e i motivi sono stati esaminati nei termini di legge
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamo al principio dei riscontri della dichiarazione del collaboratore di giustizia; la Corte ha richiamato la "libertà dei riscontri", ritenendo ammissibili riscontri anche indiretti e di varia natura a sostegno delle dichiarazioni
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposto il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Giurisprudenza richiamata per distinguere le categorie di collaboratori e per attribuire maggiore affidabilità alle cosiddette "chiamate in correitÃ" o alla conoscenza diretta dell'evento
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Richiama il principio secondo cui l'affiliazione mafiosa può risultare anche da comportamenti concreti e non solo da rituali formali; la mancata indicazione del periodo di affiliazione non annulla la contestazione
Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Principio della valutazione unitaria e globalmente integrata degli indizi, anche con apporto di dichiarazioni ancillari che conferiscano consistenza al quadro probatorio
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori possono costituire base valida per misure cautelari quando si riscontrano reciprocamente o sono integrate da altri elementi, anche se indiretti
- La "chiamata in correitÃ" e la conoscenza diretta dell'evento rafforzano l'attendibilità del collaboratore rispetto a dichiarazioni soltanto di "relato"
- L'assenza di denuncia della vittima o di referti non è necessariamente decisiva quando la vittima è inserita nella medesima consorteria e possono operare codici di omertÃ
- La presenza di una misura cautelare domiciliare non esclude automaticamente la partecipazione a fatti criminosi; occorre valutare la possibilità effettiva di contatto o violazione della misura
- Le critiche alla credibilità dei collaboratori devono essere concrete, specifiche e documentate; deduzioni generiche sono inammissibili
- Per sostenere la gravità indiziaria ai fini cautelari non sono sempre necessari riscontri probatori dello stesso livello della fase del merito; sono ammessi riscontri logici, contestuali e storici idonei a corroborare le dichiarazioni
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