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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05134/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di collaboratori che lo indicano come partecipante a un pestaggio (assenza di denuncia, referti, incompatibilità con misura degli arresti domiciliari), e la mancanza di riscontri sull'attività di spaccio attribuita al ricorrente; 2) la mancata valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori, senza esame dei rapporti personali, motivazioni della collaborazione, eventuali rancori o contraddizioni specifiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) le dichiarazioni dei collaboratori si riscontrano fra loro, con particolare rilievo alla "chiamata in correitÃ" di Corra, che fornisce conoscenza diretta; la mancanza di denuncia della vittima non è decisiva dato l'ambito associativo e i codici di omertà ; la misura degli arresti domiciliari non è incompatibile con la partecipazione al pestaggio; l'arresto successivo del ricorrente per detenzione di stupefacenti costituisce ulteriore riscontro dell'attività di spaccio contestata; 2) le censure sulla credibilità soggettiva sono state ritenute generiche e non specifiche rispetto al caso concreto e privi di documentazione probatoria richiesta per contestare la valutazione del giudice; la Corte ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle dichiarazioni di collaborazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata resiste e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione del reato di associazione di tipo mafioso; la corte ha ritenuto sussistenti indizi sufficienti di partecipazione al clan sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e di riscontri oggettivi come l'arresto per droga

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione dell'ampiezza dei motivi del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato espresso nei limiti consentiti e i motivi sono stati esaminati nei termini di legge

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamo al principio dei riscontri della dichiarazione del collaboratore di giustizia; la Corte ha richiamato la "libertà dei riscontri", ritenendo ammissibili riscontri anche indiretti e di varia natura a sostegno delle dichiarazioni

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposto il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Giurisprudenza richiamata per distinguere le categorie di collaboratori e per attribuire maggiore affidabilità alle cosiddette "chiamate in correitÃ" o alla conoscenza diretta dell'evento

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiama il principio secondo cui l'affiliazione mafiosa può risultare anche da comportamenti concreti e non solo da rituali formali; la mancata indicazione del periodo di affiliazione non annulla la contestazione

  • Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Principio della valutazione unitaria e globalmente integrata degli indizi, anche con apporto di dichiarazioni ancillari che conferiscano consistenza al quadro probatorio

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori possono costituire base valida per misure cautelari quando si riscontrano reciprocamente o sono integrate da altri elementi, anche se indiretti
  • La "chiamata in correitÃ" e la conoscenza diretta dell'evento rafforzano l'attendibilità del collaboratore rispetto a dichiarazioni soltanto di "relato"
  • L'assenza di denuncia della vittima o di referti non è necessariamente decisiva quando la vittima è inserita nella medesima consorteria e possono operare codici di omertÃ
  • La presenza di una misura cautelare domiciliare non esclude automaticamente la partecipazione a fatti criminosi; occorre valutare la possibilità effettiva di contatto o violazione della misura
  • Le critiche alla credibilità dei collaboratori devono essere concrete, specifiche e documentate; deduzioni generiche sono inammissibili
  • Per sostenere la gravità indiziaria ai fini cautelari non sono sempre necessari riscontri probatori dello stesso livello della fase del merito; sono ammessi riscontri logici, contestuali e storici idonei a corroborare le dichiarazioni

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