Cassazione Penale, Ordinanza n. 12585/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico motivo deducendo il vizio di motivazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che il ricorso non indicava alcuna doglianza riconducibile ai limitati motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento: non era dedotto un difetto di volontà dell'imputato, né un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né un'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto i ricorrenti avevano invece dedotto soltanto un generico vizio di motivazione, senza allegare alcuno dei vizi consentiti dalla legge. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) oggetto di ricorso.
Indicato come norma processuale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
Prevede che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possano ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Citata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per il trattamento del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Il vizio di motivazione, di per sé solo dedotto, non rientra tra i motivi consentiti avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come difetto di volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
- Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti legali di impugnazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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