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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello. La lite riguardava un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento della TARSU per l'anno 2012, per complessivi euro 152.914,49, relativo a un'area in gran parte sita nel Comune di Segrate e per la minima parte nel Comune di Pioltello, detenuta dalla contribuente in locazione da Rete Ferroviaria Italiana per attività di movimentazione, manutenzione e riparazione di containers nello scalo ferroviario di Milano. Tuttavia, in Cassazione le parti hanno depositato memoria congiunta chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    come inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando le parti concordemente chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese secondo l'accordo intervenuto.
  • La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non è equiparabile a una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Le norme che prevedono oneri sanzionatori o eccezionali, come quella sul raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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