Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello. La lite riguardava un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento della TARSU per l'anno 2012, per complessivi euro 152.914,49, relativo a un'area in gran parte sita nel Comune di Segrate e per la minima parte nel Comune di Pioltello, detenuta dalla contribuente in locazione da Rete Ferroviaria Italiana per attività di movimentazione, manutenzione e riparazione di containers nello scalo ferroviario di Milano. Tuttavia, in Cassazione le parti hanno depositato memoria congiunta chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
come inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando le parti concordemente chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese secondo l'accordo intervenuto.
- La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non è equiparabile a una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- Le norme che prevedono oneri sanzionatori o eccezionali, come quella sul raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
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