Cassazione Penale, Sentenza n. 20369/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'atto del Questore che aveva imposto il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia per cinque anni. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità della sua condotta, contestando che il bastone fosse solo un'asta porta-bandiera non idonea come arma, lamentava la mancanza di valutazioni individualizzate (richiamando frames video che lo ritrarrebbero senza brandire il bastone) e censurava la congruità e proporzionalità della durata della misura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice di merito ha svolto il corretto controllo di legalità verificando le immagini di videosorveglianza e gli atti e ravvisando la partecipazione del ricorrente a un episodio di violenta guerriglia urbana con altri soggetti armati di bastoni e cinture, con danneggiamenti e lesioni a un operatore di polizia. Il GIP aveva inoltre motivato le ragioni di urgenza (prosecuzione dei campionati) e la necessità di prevenire ulteriori episodi, ritenendo congrua e proporzionata la durata quinquennale dell'obbligo di presentazione in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Le condotte censurate devono risultare riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 6 per giustificare l'adozione della misura; il giudice deve verificarne l'attribuibilità al soggetto
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che sia provata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è onerato delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sezioni Unite della Cassazione
Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016
In sede di convalida dell'obbligo di presentazione il giudice deve compiere un accertamento concreto e attuale della pericolosità del soggetto, delle ragioni di necessità e urgenza, della attribuibilità delle condotte e della congruità della durata della misura, non potendo limitarsi a un controllo meramente formale
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, si applicano le conseguenze previste per l'inammissibilità
Massime di principio
- Il giudice che convalida misure di prevenzione o di pubblica sicurezza deve effettuare un controllo pieno e motivato: valutare concretezza della pericolosità, attribuibilità delle condotte, ragioni di necessità e urgenza e congruità della durata
- Fotogrammi video che mostrino un soggetto con un'asta porta-bandiera possono non essere decisivi se il contesto e le ulteriori evidenze (presenza di scontri organizzati, travisamenti, altri arnesi usati come armi, danneggiamenti e ferimenti) indicano partecipazione a violenza collettiva
- Contestazioni generiche sulla mancanza di individualizzazione o sulla qualificazione dell'oggetto come non arma devono essere controbilanciate da precise e convincenti risultanze probatorie: argomentazioni astratte sono generalmente insufficienti
- La proportionalità e la durata della misura vanno valutate in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del soggetto; misure anche di lunga durata possono risultare legittime se adeguatamente motivate
- Chi propone ricorso privo di fondamento sostanziale rischia la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; perciò è consigliabile una valutazione preventiva rigorosa delle prospettive di successo
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