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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34403/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale, a pena detentiva e pecuniaria, per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo l'omessa verifica della regolare costituzione delle parti e la mancata considerazione delle difese. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, poiché l'appello era stato proposto prima del 1 luglio 2024, trovava applicazione la disciplina previgente dell'art. 601 cod. proc. pen., con termine dilatorio di 20 giorni, rispettato nel caso concreto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., lamentando l'omessa considerazione dell'adesione del difensore all'astensione e la mancata concessione del rinvio dell'udienza. Anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché in assenza di richiesta di trattazione orale non sussisteva diritto del difensore a partecipare all'udienza camerale e l'istanza di rinvio per astensione risultava irrilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di termine a comparire nel giudizio di appello e di irrilevanza dell'istanza di rinvio fondata sull'astensione del difensore in assenza di richiesta di discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La dedotta nullità relativa all'intervento dell'imputato e alla regolare costituzione del giudizio di appello è stata ritenuta insussistente nel caso concreto, perché il termine a comparire risultava rispettato secondo la disciplina applicabile.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La Corte ha escluso la configurabilità di una nullità processuale rilevabile nel caso di specie, non essendo stata violata una norma posta a pena di nullità nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite o rilevate nei termini previsti prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    La disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 sul termine a comparire di quaranta giorni nei giudizi di appello si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 10 luglio 2024 in avanti.

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Per gli appelli proposti prima della data di applicabilità della nuova disciplina resta valido il previgente termine dilatorio di venti giorni per la citazione a giudizio in appello.

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La norma è richiamata come fonte della modifica dell'art. 601 c.p.p. sul termine a comparire in appello.

  • art. 601 c.p.p.

    La Corte distingue tra il regime previgente e quello novellato del termine a comparire, applicando al caso concreto la disciplina antecedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire integra una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere eccepita o rilevata nei termini di legge prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
  • La disciplina del termine a comparire di quaranta giorni nel giudizio di appello si applica soltanto agli atti di impugnazione proposti dal momento di efficacia della riforma in poi; per gli appelli anteriori continua ad applicarsi il previgente termine di venti giorni.
  • L'istanza di rinvio fondata sull'adesione del difensore all'astensione collettiva è priva di effetto quando nel giudizio camerale non sia stata richiesta la trattazione orale, poiché in tale ipotesi il difensore non ha diritto a partecipare all'udienza.
  • In presenza di trattazione scritta nel giudizio di legittimità o di appello, sono irrilevanti ai fini del rinvio circostanze come la scadenza del termine per le conclusioni o la sua ricorrenza nel periodo di astensione, se manca il diritto alla partecipazione orale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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