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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05350/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna in relazione a un tentato furto di autovettura. Ha dedotto due motivi: primo, la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. per asserita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché non avrebbe contenuto l'avviso della facoltà di chiedere la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020; secondo, vizio di motivazione sulla censura già svolta in appello relativa all'assenza di un documento attestante il numero esatto di punti di comparazione tra l'impronta attribuita all'imputato e quella rinvenuta sull'autovettura oggetto di tentato furto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 non ha imposto che il decreto di citazione per l'appello contenesse l'avviso relativo alla richiesta di trattazione orale, né ha modificato l'art. 601 c.p.p.; pertanto, l'omissione dedotta non integra una nullità, trattandosi di tassatività delle nullità processuali. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle risultanze dattiloscopiche e della motivazione della corte territoriale, che aveva già valorizzato la corrispondenza di oltre 16-17 punti caratteristici, numero ritenuto sufficiente secondo la giurisprudenza richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    Disciplina la vocatio in iudicium nel giudizio di appello; non risulta integrata alcuna nullità per la mancata indicazione della disciplina emergenziale sulla trattazione orale.

  • art. 601, comma 6, c.p.p.

    La Corte afferma che il decreto di citazione non era mancante di requisiti a pena di nullità.

  • art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137/2020

    "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"

    La disciplina emergenziale prevedeva il rito camerale non partecipato, salvo richiesta di discussione orale o volontà di comparire dell'imputato, ma non imponeva un avviso specifico nel decreto di citazione.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020

    La richiesta di trattazione orale da parte dell'imputato deve essere formulata per iscritto tramite difensore nel termine perentorio; la norma non ha introdotto una nullità del decreto di citazione per omissione dell'avviso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è espressamente citato, ma la decisione valorizza le risultanze tecniche e testimoniali come base della valutazione di attendibilità della prova.

Massime di principio

  • La mancata indicazione, nel decreto di citazione per l'appello, della disciplina emergenziale sulla trattazione orale non determina nullità dell'atto, quando la normativa speciale non abbia modificato il testo dell'art. 601 c.p.p. né previsto espressamente tale sanzione.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una puntuale critica della motivazione impugnata.
  • La doglianza che mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto su dati tecnici già ritenuti coerenti e sufficienti dal giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità perché sollecita una rivalutazione del fatto.
  • Le risultanze dattiloscopiche possono costituire fonte di prova pienamente attendibile anche se riferite a un solo dito, quando evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici coincidenti, salvo prova contraria o giustificazioni idonee a superarne l'efficacia dimostrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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