Cassazione Penale, Ordinanza n. 26530/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la mancata verifica e il mancato avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituire la pena detentiva della reclusione con una pena pecuniaria. Sosteneva quindi la violazione dell'art. 545-bis c.p.p., in relazione al mancato esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. In particolare, il difensore che non abbia sollecitato, nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo, l'esercizio del potere di sostituzione previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non può poi dolersi in impugnazione del mancato avviso di cui al comma 1 della stessa norma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'avviso alle parti e il potere del giudice di sostituire la pena detentiva breve; la mancata sollecitazione da parte della difesa esclude la possibilità di lamentare in impugnazione l'omesso avviso previsto dalla norma.
Non è citato espressamente nel testo fornito, ma il ricorso è stato scrutinato come impugnazione di legittimità e dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Massime di principio
- In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la difesa che non chieda al giudice, nelle conclusioni o immediatamente dopo la lettura del dispositivo, di esercitare il potere di sostituzione non può dedurre in cassazione la mancata attivazione del relativo avviso alle parti.
- La doglianza relativa all'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. è inammissibile quando non sia stata previamente e tempestivamente sollecitata la sostituzione della pena nel giudizio di merito.
- Il controllo di legittimità non consente di far valere, come vizio autonomo, un'omissione del giudice che la parte avrebbe dovuto provocare tempestivamente nel corso del giudizio di merito.
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