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Parere

Parere n. 1811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla La Rocchellese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’annullamento del decreto direttoriale n. 25620 dell’8 luglio 2024, recante la revoca totale del contributo di euro 2.977,25 concesso con decreto n. 37965 del 19 settembre 2023 nell’ambito della misura “Beni strumentali” (Nuova Sabatini), CUP B52E23020200008.

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso per l’annullamento del decreto direttoriale n. 25620 dell’8 luglio 2024, di revoca totale del contributo di € 2.977,25 concesso nell’ambito della misura «Beni strumentali» (Nuova Sabatini).

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società contestava la revoca totale del contributo sostenendo che il bonifico di € 3.000, effettuato il 16 marzo 2023, non fosse riferibile all’investimento agevolato e non costituisse avvio del programma prima della domanda presentata il 17 marzo 2023. Deduceva che la fattura n. 002015 del 18 aprile 2023 non risultava ricevuta o registrata, che il bonifico privo di causale specifica era una condizione precontrattuale e un anticipo poi acquisito dalla società di leasing, e che il contratto di leasing era stato stipulato solo il 18 aprile 2023. Censurava inoltre la valutazione della documentazione, le imprecisioni della dichiarazione liberatoria, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e di non contestazione, il difetto di motivazione e istruttoria, la mancata considerazione delle controdeduzioni e la lesione del diritto di partecipazione; invocava anche il principio di proporzionalità contro la revoca totale.

Il parere

Il ricorso è infondato e va rigettato. La Sezione ritiene provato, in base alla dichiarazione liberatoria integrata, alla sequenza documentale e soprattutto alla stessa qualificazione della società, che il pagamento di € 3.000 del 16 marzo 2023 fosse funzionalmente riferito alla fornitura agevolata e costituisse un atto di attuazione dell’investimento, anteriore alla domanda del 17 marzo 2023. La disciplina speciale attribuisce autonoma rilevanza anche ai pagamenti in acconto relativi ai beni del programma: non è necessario che il pagamento dimostri, da solo, la conclusione del contratto. La qualificazione del bonifico come condizione precontrattuale propedeutica all’investimento conferma il collegamento funzionale, pur potendo incidere sulla ricostruzione civilistica del momento di conclusione del contratto. La mancanza di una causale bancaria completa, l’assenza della fattura nei registri contabili, le imprecisioni formali della liberatoria, la diversa data di avvio indicata nella richiesta di erogazione e la stipulazione successiva del leasing non smentiscono il nucleo probatorio; la società non ha documentato una diversa causa del versamento, la sua estraneità al programma o il suo storno. Sono respinte anche le censure procedimentali: l’amministrazione ha comunicato l’avvio della revoca, consentito la presentazione di controdeduzioni e documenti e dato conto delle ragioni per cui non li ha ritenuti decisivi; non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica al procedimento di revoca avviato d’ufficio, mentre risultano rispettate le garanzie degli artt. 7, 8 e 10. Il principio di non contestazione non rende pacifica l’estraneità del pagamento per la sola mancata contestazione analitica dei documenti: l’amministrazione li ha valutati, ritenendoli non decisivi rispetto agli altri elementi. In ogni caso, accertato il fatto determinante e trattandosi di conseguenza vincolata, eventuali vizi formali non avrebbero potuto determinare un esito diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2. La revoca totale non è sproporzionata: il programma è unitario e l’avvio anticipato compromette l’effetto incentivante dell’intero aiuto; la disciplina non consente di limitare la revoca alla sola quota di € 3.000 o di frazionare l’agevolazione.

Osservazioni

Avvio dell’investimento e riferibilità del pagamento

È respinta la censura secondo cui il pagamento di € 3.000 del 16 marzo 2023 sarebbe estraneo all’investimento agevolato. La dichiarazione liberatoria integrata e la documentazione complessiva, insieme alla qualificazione della stessa società del versamento come condizione precontrattuale propedeutica all’investimento, ne dimostrano il collegamento funzionale con la fornitura. Il pagamento precede la domanda del 17 marzo 2023 ed è rilevante quale autonomo fatto di avvio ai sensi della disciplina speciale.

Fattura, dichiarazione liberatoria e documentazione contabile

Sono respinte le deduzioni fondate sulla mancata registrazione o ricezione della fattura, sull’assenza di una causale bancaria recante il numero della fattura e sulle imprecisioni della liberatoria. Tali elementi non dimostrano una causa diversa del pagamento né la sua estraneità al programma; le irregolarità formali incidono sulla precisione dei singoli dati, ma non superano il dato essenziale del pagamento anteriore e funzionalmente collegato alla fornitura.

Data di avvio dichiarata e successiva stipulazione del leasing

È respinta la tesi secondo cui la data del 12 aprile 2023 indicata nella richiesta di erogazione o la stipulazione del leasing il 18 aprile 2023 escluderebbero un avvio anteriore. La disciplina considera rilevanti anche i pagamenti in acconto; la successiva formalizzazione del leasing non neutralizza un pagamento anticipato riferito alla medesima operazione.

Partecipazione, motivazione e istruttoria

Sono infondate le censure di violazione del diritto di essere ascoltata, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. La comunicazione di avvio del 24 aprile 2024 indicava il fatto contestato e la società ha presentato controdeduzioni e documenti il 15 maggio 2024; il decreto ha esaminato le deduzioni decisive e spiegato perché non superavano il motivo di revoca. L’amministrazione non è tenuta a rispondere analiticamente a ogni dettaglio.

Principio di non contestazione

È respinta la censura secondo cui la mancata specifica contestazione dei documenti contabili avrebbe reso pacifica l’estraneità del pagamento all’investimento. L’amministrazione ha valutato tali documenti, ma li ha ritenuti non decisivi rispetto alla liberatoria integrata, alla sequenza documentale e alle dichiarazioni della società; la mancata registrazione della fattura non prova da sola l’inesistenza del documento o l’estraneità del bonifico.

Revoca totale e proporzionalità

È respinta la censura di sproporzione. Poiché il programma è unitariamente considerato e la presentazione della domanda deve precedere il suo avvio, il pagamento anticipato riferibile al programma determina la revoca totale prevista dalla disciplina; la ridotta incidenza del pagamento rispetto al costo complessivo non giustifica una revoca parziale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9, decreto interministeriale 22 aprile 2022

    L’art. 9, comma 9, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 stabilisce che il programma di investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, a pena di revoca totale delle agevolazioni. La medesima disposizione individua quali fatti rilevanti, tra gli altri, l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, l’emissione di fatture relative ai beni componenti il programma e l’effettuazione di pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni del programma.

    Il programma, considerato unitariamente, deve iniziare dopo la domanda; tra i fatti che possono segnare l’avvio rientra autonomamente il pagamento, anche in acconto, riferibile a beni del programma. L’avvio anticipato comporta la revoca totale.

  • art. 23, comma 1, lettera j), decreto interministeriale 22 aprile 2022

    L’art. 9, comma 9, e l’art. 23, comma 1, lettera j), del decreto interministeriale 22 aprile 2022 collegano a tale violazione la revoca totale, in coerenza con il requisito unionale dell’effetto incentivante.

    La violazione del requisito temporale, consistente nell’avvio del programma prima della domanda, è collegata alla revoca totale dell’agevolazione.

  • art. 2, punto 23, Regolamento (UE) n. 651/2014

    L’art. 2, punto 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce l’avvio dei lavori mediante riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o a qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento; l’art. 6 richiede che la domanda di aiuto sia presentata prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.

    L’avvio dei lavori è individuato nel primo impegno vincolante o in altro impegno che renda irreversibile l’investimento; la domanda di aiuto deve precedere tale avvio, per garantire l’effetto incentivante.

  • art. 6 Regolamento (UE) n. 651/2014

    L’art. 2, punto 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce l’avvio dei lavori mediante riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o a qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento; l’art. 6 richiede che la domanda di aiuto sia presentata prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.

    La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell’avvio del progetto o dell’attività; l’aiuto non può fungere da rimborso per un investimento già effettivamente intrapreso.

  • art. 10 l. 241/1990

    Orbene, l’art. 10 della legge n. 241 del 1990 impone la valutazione delle memorie e dei documenti pertinenti, ma non impone all’Amministrazione di accogliere le tesi del privato né di riprodurre nel provvedimento una risposta analitica a ogni dettaglio della memoria. Ciò che è necessario è che la motivazione renda riconoscibile l’avvenuto esame delle deduzioni decisive e il percorso logico seguito.

    L’amministrazione deve valutare le memorie e i documenti pertinenti e rendere riconoscibile l’esame delle deduzioni decisive, ma non deve accoglierle né confutare analiticamente ogni dettaglio.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Quanto al lamentato deficit motivazionale, il parametro generale della motivazione e della valutazione delle memorie è dettato dagli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La motivazione del provvedimento e la valutazione delle memorie sono apprezzate congiuntamente secondo i parametri degli artt. 3 e 10; nel caso concreto è sufficiente una motivazione che identifichi il pagamento, ne spieghi la funzione e dia conto della valutazione della tesi difensiva.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Nel caso concreto trovano applicazione le garanzie partecipative degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, che sono state rispettate mediante la comunicazione di avvio e la possibilità, concretamente esercitata, di presentare controdeduzioni e documenti.

    Nel procedimento di revoca avviato d’ufficio operano le garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10, soddisfatte dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione riguarda il preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte, mentre il procedimento qui esaminato è un procedimento di revoca avviato d’ufficio.

    Il preavviso di rigetto disciplinato dall’art. 10-bis riguarda i procedimenti a istanza di parte e non si applica al procedimento di revoca avviato d’ufficio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Una volta accertato, sulla base degli atti già acquisiti, che il programma è stato avviato mediante un pagamento relativo al bene agevolato il 16 marzo 2023, cioè prima della domanda del 17 marzo 2023, l’Amministrazione non dispone di un margine di scelta circa la permanenza dell’agevolazione.

    Quando il contenuto del provvedimento vincolato non avrebbe potuto essere diverso sulla base degli elementi già acquisiti, eventuali vizi meramente formali non determinano l’annullabilità dell’atto.

  • art. 2, comma 23, Regolamento (UE) n. 651/2014

    La disciplina sovranazionale osta a che l’aiuto pubblico operi come rimborso di un investimento già effettivamente intrapreso.

    Il requisito dell’effetto incentivante impedisce che l’aiuto pubblico compensi un investimento già avviato prima della domanda.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina degli aiuti che richiede l’effetto incentivante, l’avvio dell’investimento può essere integrato anche da un pagamento in acconto riferibile ai beni del programma, senza che sia necessario che quel pagamento dimostri da solo la conclusione del contratto.
  • La riferibilità di un pagamento all’investimento agevolato va accertata considerando unitariamente gli elementi documentali e le dichiarazioni del beneficiario; l’assenza di una causale bancaria completa o la mancata registrazione della fattura non escludono, da sole, tale collegamento.
  • La qualificazione di un versamento come precontrattuale non ne esclude la rilevanza ai fini dell’avvio dell’investimento quando il beneficiario ne riconosca la funzione propedeutica alla realizzazione del programma agevolato.
  • Nel procedimento di revoca avviato d’ufficio, l’art. 10-bis della l. 241/1990 non trova applicazione; restano dovute le garanzie partecipative degli artt. 7, 8 e 10, che richiedono l’esame delle deduzioni decisive, non una risposta analitica a ogni argomento.
  • Quando la disciplina collega in modo vincolato la violazione del requisito temporale alla revoca totale e gli elementi decisivi sono già accertati, eventuali vizi meramente formali non comportano annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Se il programma agevolato è unitariamente considerato, l’avvio anteriore alla domanda può comportare la revoca totale anche quando il pagamento anticipato rappresenti una quota ridotta del costo complessivo; non è possibile ridurre la revoca alla sola spesa anticipata.

Revoca del contributo Nuova Sabatini per avvio anticipato dell’investimento

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di una società contro la revoca totale di un contributo di € 2.977,25 concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy nell’ambito della misura «Beni strumentali» (Nuova Sabatini). La revoca è stata disposta perché un pagamento di € 3.000, effettuato il 16 marzo 2023, è stato ritenuto riferibile all’investimento e anteriore alla domanda di agevolazione del 17 marzo 2023.

Fatti e procedimento di revoca

La società aveva chiesto l’agevolazione per un investimento 4.0 di € 29.500, realizzato mediante leasing. Dopo la concessione del contributo, nella richiesta unica di erogazione del novembre 2023 aveva indicato il 12 aprile 2023 come data di avvio e il 18 aprile come data di ultimazione, allegando una dichiarazione liberatoria relativa ai pagamenti della fornitura. A seguito di una richiesta ministeriale di chiarimenti, nel marzo 2024 aveva trasmesso una dichiarazione integrativa che associava alla medesima fornitura un pagamento di € 3.000 effettuato il 16 marzo 2023.

Il Ministero ha avviato la revoca il 24 aprile 2024, rilevando che il programma risultava iniziato prima della domanda. La società, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che il bonifico non fosse riferito a una fattura del bene agevolato, ma costituisse una condizione precontrattuale e un anticipo poi acquisito dalla società di leasing; ha inoltre richiamato la mancata ricezione e registrazione della fattura e la stipulazione del leasing il 18 aprile 2023. Il decreto direttoriale n. 25620 dell’8 luglio 2024 ha disposto la revoca totale.

Quadro normativo e criterio di avvio

L’art. 9, comma 9, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 richiede che il programma, considerato unitariamente, sia avviato dopo la domanda e prevede la revoca totale in caso contrario. Tra i fatti rilevanti indica anche pagamenti in acconto riferiti a uno o più beni del programma. Tale regola è coordinata con gli artt. 2, punto 23, e 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014: l’avvio dei lavori si collega al primo impegno vincolante o a un impegno che renda irreversibile l’investimento, mentre la domanda di aiuto deve precedere l’avvio. La funzione della regola è impedire che l’aiuto operi come rimborso di un investimento già intrapreso.

Riferibilità del pagamento e avvio del programma

La Sezione ritiene che il bonifico di € 3.000 del 16 marzo 2023 fosse riferibile al programma agevolato. Il dato emerge dalla dichiarazione liberatoria integrata, dalla sequenza dei pagamenti e dalla corrispondenza tra fornitura, investimento complessivo e finanziamento in leasing; assume particolare rilievo la stessa affermazione della società, che aveva definito il versamento una condizione precontrattuale propedeutica all’avvio dell’investimento. Tale qualificazione può incidere sulla ricostruzione civilistica del momento di conclusione del contratto, ma non esclude la rilevanza autonoma del pagamento secondo la disciplina agevolativa.

Non sono decisive l’assenza di una causale bancaria completa, la mancata registrazione della fattura nei documenti contabili e le imprecisioni della liberatoria. Queste ultime impediscono di considerare il documento autosufficiente per ogni dato formale, ma non annullano il nucleo probatorio rappresentato dall’esistenza del pagamento, dalla sua data e dal collegamento con la fornitura. La società non ha documentato una causa diversa, l’estraneità del bonifico al programma o il suo storno.

La data del 12 aprile indicata nella richiesta di erogazione riguarda la realizzazione dichiarata del programma e non prevale sul pagamento anteriore. Analogamente, la fattura del 18 aprile e la stipulazione del leasing nella stessa data non neutralizzano l’anticipazione funzionalmente diretta alla fornitura. I richiami, contenuti nel decreto, all’art. 1372 c.c. e all’art. 6, comma 4, del d.P.R. 633/1972 non costituiscono il fondamento autonomo della revoca: la conclusione deriva dalla disciplina agevolativa e dall’accertata funzione del pagamento.

Partecipazione, motivazione e istruttoria

Le doglianze procedimentali sono respinte. La comunicazione di avvio del 24 aprile 2024 aveva indicato il fatto contestato, la data della domanda e quella del pagamento; la società ha presentato controdeduzioni e documenti. Il provvedimento conclusivo ha spiegato perché la qualificazione precontrattuale del bonifico, l’assenza di una causale completa e la documentazione prodotta non superassero il motivo di revoca. Ai sensi dell’art. 10 della l. 241/1990 devono essere valutate le memorie pertinenti, ma non occorre accogliere le tesi del privato né rispondere analiticamente a ogni dettaglio, purché risultino l’esame delle deduzioni decisive e il percorso logico seguito.

L’art. 10-bis della l. 241/1990, relativo al preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte, non si applica alla revoca avviata d’ufficio. In questo procedimento rilevano le garanzie degli artt. 7, 8 e 10, che risultano rispettate. È inoltre respinta la censura di violazione del principio di non contestazione: l’amministrazione ha considerato i documenti contabili, ma li ha ritenuti non idonei a escludere il pagamento o la sua imputazione alla fornitura. La mancata registrazione della fattura non dimostra da sola che il pagamento fosse estraneo al programma.

Vincolatezza della revoca e proporzionalità

La revoca è conseguenza vincolata della violazione del requisito temporale. Una volta accertato che il pagamento relativo al bene agevolato precede la domanda, l’amministrazione non dispone di un margine per mantenere l’agevolazione. Perciò, anche eventuali vizi meramente formali della motivazione non avrebbero potuto determinare un esito diverso, secondo l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.

La revoca totale non è sproporzionata: la regola tutela l’effetto incentivante dell’intero programma unitario e non configura il pagamento anticipato come una singola spesa isolabile dal resto dell’investimento. Limitare la revoca ai soli € 3.000 significherebbe mantenere un aiuto riferito a un programma già avviato e richiederebbe una valutazione frazionata dell’effetto incentivante non prevista dalla disciplina.

Esito

La Sezione ritiene immune dai vizi dedotti il decreto direttoriale n. 25620 dell’8 luglio 2024 e conclude per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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