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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11248 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che l'esenzione dal pagamento delle visure ipotecarie e catastali prevista dall'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973 spettasse esclusivamente al concessionario della riscossione e non anche alle società incaricate o subincaricate di effettuare le visure. Secondo l'Agenzia, trattandosi di un'agevolazione fiscale eccezionale, non sarebbe stata applicabile per analogia ai mandatari; inoltre, la successiva modifica normativa che aveva espressamente incluso gli incaricati avrebbe dimostrato che questi ultimi erano inizialmente esclusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia del Territorio e ha confermato il diritto al rimborso di Euro 6.070,00 riconosciuto a Equitalia Polis S.p.A. La Corte ha ritenuto che il mandato con rappresentanza possa comprendere anche attività non negoziali, i cui effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Pertanto, le visure effettuate dal mandatario o dal submandatario autorizzato devono considerarsi eseguite dal concessionario stesso e beneficiano della gratuità prevista dall'art. 47-bis. La successiva modifica normativa è stata interpretata come avente natura chiarificatrice e di continuità rispetto a tale interpretazione. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47-bis, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis

    "I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2"

    La gratuità delle visure non riguarda soltanto l'attività materialmente svolta dal concessionario, ma si estende al mandatario e al submandatario autorizzato quando agiscono in nome e per conto del concessionario, poiché gli effetti dell'attività ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23-ter, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    La modifica ha esteso espressamente la gratuità agli incaricati dei concessionari. La Corte l'ha considerata una disposizione di natura interpretativa e di continuità normativa, non una prova dell'esclusione originaria dei mandatari.

  • Codice civile, disciplina del mandato con rappresentanza

    Il mandato con rappresentanza può comprendere anche atti giuridici non negoziali; quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, gli effetti dell'attività si producono direttamente nei confronti di quest'ultimo.

Massime di principio

  • Quando una norma riconosce un'esenzione o una gratuità al titolare di un'attività, il beneficio può estendersi al mandatario con rappresentanza che agisce effettivamente in suo nome e per suo conto, anche se la norma non lo menziona espressamente.
  • La distinzione tra attività svolta direttamente dal concessionario e attività svolta tramite un mandatario non giustifica, di per sé, un trattamento fiscale differente, purché l'incarico sia valido, documentato e gli effetti dell'attività ricadano direttamente nella sfera giuridica del mandante.
  • L'esenzione non si estende automaticamente a qualsiasi soggetto incaricato: occorre verificare l'esistenza di un mandato con rappresentanza e, per il submandato, la preventiva autorizzazione prevista dall'incarico principale.
  • Una successiva modifica normativa che chiarisce o amplia espressamente una disciplina può essere interpretata come conferma dell'orientamento già desumibile dai principi generali, soprattutto quando mira a superare un contenzioso preesistente.
  • Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non impedisce un'interpretazione fondata direttamente sui principi generali del mandato con rappresentanza, quando non si sta creando una nuova esenzione ma si sta individuando il soggetto giuridico per conto del quale l'attività è stata compiuta.

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