Cassazione Penale, Sentenza n. 5032/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza del 28/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. relativa a più sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva. Il motivo del ricorso è la violazione delle regole di competenza funzionale: secondo il ricorrente il giudice dell'esecuzione competente non era il Tribunale ma la Corte di appello di Reggio Calabria, perché la Corte di appello aveva emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile e in essa aveva operato una riforma di merito riconoscendo il vincolo di continuazione
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile. Ha inoltre chiarito che la sentenza di appello che unifica reati sotto il vincolo della continuazione e modifica sostanzialmente la pronuncia di primo grado non è una mera riforma della sola pena ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.; conseguentemente la competenza spettava alla Corte di appello di Reggio Calabria. Per tali ragioni l'ordinanza del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione competente
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: norma richiamata nell'istanza originaria per richiedere il cumulo/riedizione delle pene relative a più delitti commessi con uno stesso disegno criminoso
art. 665 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce che quando è stato proposto appello e la pronuncia è stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, la competenza per l'esecuzione resta al giudice di primo grado. La Corte ha interpretato che tale previsione non si applica quando la sentenza di appello opera una riforma sostanziale (es. riconoscimento del vincolo di continuazione), perché in tal caso la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile
Massime di principio
- La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, quando esistono più provvedimenti di condanna emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile
- Se la sentenza di appello si limita a riformare la sola entità della pena (conferma o riforma limitata alla pena), la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.
- Se la sentenza di appello modifica in modo sostanziale la pronuncia di primo grado (per esempio riconoscendo il vincolo di continuazione tra reati), si tratta di una riforma strutturale che trasferisce la competenza all'appello quale giudice dell'esecuzione
- L'inosservanza delle regole di competenza funzionale costituisce una nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente
- In casi simili le parti e i giudici dell'esecuzione devono verificare quale sia la pronuncia divenuta irrevocabile per ultima per individuare correttamente il giudice competente; le decisioni che incideranno sulla struttura del rapporto penale (riconoscimento di continuazione, modifiche soggettive del reato) assumono rilievo decisivo ai fini della competenza
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