Ordinanza n. 383/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del SUAP che ha dichiarato la decadenza di due titoli abilitativi per attività commerciali non alimentari
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione dirigenziale del SUAP con cui sono stati dichiarati decaduti due titoli abilitativi relativi, rispettivamente, alla vendita al dettaglio di casalinghi e accessori per la casa e a una media struttura di vendita di abbigliamento e accessori. È stata contestata anche la comunicazione di avvio del procedimento, perché indirizzata presso un punto vendita anziché presso la sede legale, nonché la precedente determinazione dirigenziale richiamata quale atto presupposto. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al mantenimento dei titoli. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità del presupposto fattuale posto a base della decadenza: il provvedimento considerava quale legale rappresentante della società una persona priva di regolare permesso di soggiorno, mentre dalla visura camerale risultava che, già dall’11 agosto 2025, la carica era stata assunta da altra persona.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse sufficienti profili di fondatezza, poiché la determinazione impugnata risultava fondata sulla qualità di legale rappresentante della società in capo a una persona che, al momento dell’adozione dell’atto, non rivestiva più tale carica; la visura camerale attestava infatti l’assunzione della rappresentanza sociale da parte di altra persona sin dall’11 agosto 2025. Il Collegio ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel danno grave e irreparabile derivante dalla chiusura delle attività autorizzate. Ha quindi sospeso l’efficacia della determinazione e ordinato al Comune di Palermo di riesaminare il provvedimento alla luce delle circostanze indicate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 novembre 2026.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ravvisato sia sufficienti profili di fondatezza sia il pericolo di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza della domanda può essere ravvisata quando il provvedimento amministrativo si fonda su un presupposto fattuale smentito dalla documentazione ufficiale disponibile al momento della sua adozione.
- La decadenza da titoli abilitativi non può essere legittimamente fondata sulla posizione personale di un soggetto che, alla data del provvedimento, non rivesta più la carica di legale rappresentante della società titolare dei titoli.
- La chiusura di attività commerciali autorizzate è idonea a integrare il pericolo di un danno grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
- Quando il provvedimento cautelarmente sospeso risulta fondato su un presupposto fattuale erroneo, il giudice può ordinare all’amministrazione il riesame dell’atto entro un termine determinato.
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