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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32342/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'omessa traduzione in aula per la partecipazione all'udienza di appello del 6 novembre 2023, sostenendo che era stata presentata tempestivamente, tramite difensore, la richiesta di partecipazione ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di fissazione dell'udienza fosse stato notificato al detenuto il 12 settembre 2023 e che il difensore avesse chiesto la trattazione orale senza però formulare entro i termini la richiesta di partecipazione dell'imputato. La Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137/2020 (conv. in L. n.176/2020) che richiede che la richiesta di discussione orale e la richiesta di partecipazione dell'imputato, tramite difensore, siano presentate per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza e con le modalità previste. Poiché la richiesta di partecipazione era tardiva, è stata legittimamente respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come base per la richiesta di partecipazione del detenuto all'udienza d'appello; la Corte ha rilevato che la richiesta di partecipazione deve comunque rispettare i termini e le modalità previste dalla normativa emergenziale (d.l. n.137/2020 e successive disposizioni).

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)

    Prevede la possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta in assenza di richiesta entro i termini di discussione orale; nel caso di specie il giudizio si è svolto con tale modalità perché non è stata richiesta in tempo la discussione orale.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)

    «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

    Stabilisce che la richiesta di discussione orale e la richiesta di partecipazione dell'imputato sono atti distinti, entrambi soggetti a un termine perentorio di 15 giorni e a specifiche modalità di trasmissione; la mancata osservanza del termine comporta il rigetto della richiesta.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022

    Disposizione richiamata per spiegare la temporanea applicabilità delle norme emergenziali (come l'art. 23-bis del d.l. n.137/2020) alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024; ne deriva che la disciplina speciale era ancora operativa nel caso in esame.

Massime di principio

  • La richiesta di partecipazione del detenuto all'udienza d'appello, presentata tramite difensore, è distinta dalla richiesta di discussione orale e deve essere formulata entro i termini perentori previsti (15 giorni liberi prima dell'udienza) e con le modalità indicate dalla normativa.
  • Se la difesa richiede la trattazione orale ma non formula entro i termini la richiesta di partecipazione per l'imputato detenuto, la Corte può legittimamente ritenerla tardiva e rigettarla senza che ciò comporti l'annullamento dell'udienza.
  • Le disposizioni emergenziali introdotte dal d.l. n.137/2020 (e relative modifiche) sono state applicate temporaneamente anche alle impugnazioni successive, fino ai termini stabiliti dalle norme di proroga; è quindi necessario verificare la normativa vigente al momento dell'impugnazione.
  • In casi simili, per evitare il rigetto, il difensore deve curare separatamente e tempestivamente sia la richiesta di discussione orale sia la formale richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto, rispettando termini e canali di trasmissione prescritti.
  • Un'omessa traduzione o mancata partecipazione del detenuto non produce automaticamente un vizio procedurale annullante se la richiesta di partecipazione non è stata tempestivamente e correttamente rappresentata secondo le norme applicabili.

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