Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26736 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso di 9.000,98 euro, oltre interessi, per ritenute Irpef subite nel 2006 sulle somme erogate dal Fondo pensioni della banca, in liquidazione coatta. Sosteneva che la base imponibile fosse stata calcolata senza dedurre i contributi versati durante il rapporto di lavoro e senza applicare correttamente l’ulteriore riduzione del 12,50%. La CTP di Catanzaro aveva accolto il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza depositata il 7 febbraio 2013, aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c. e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l’uso del principio di non contestazione: secondo l’Ufficio, non erano stati provati il periodo di maturazione e la composizione delle somme, né la mancata contestazione poteva rendere pacifici i criteri giuridici di calcolo della base imponibile e dell’imposta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che la non contestazione può rendere pacifica la storica esistenza di fatti allegati, ma non vincola il giudice su valutazioni giuridiche, quali l’aliquota applicabile e la determinazione della base imponibile. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    L'evocato principio processualistico è certamente valevole anche per il processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007), ma riguarda esclusivamente i profili probatori, in quanto, in ragione della indisponibilità dei diritti controversi, non può estendersi alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. S.U. n. 761 del 2002).

    La non contestazione opera nel processo tributario per i fatti allegati e i relativi profili probatori, ma non si estende alle valutazioni o qualificazioni giuridiche riservate al giudice.

  • Art. 167 c.p.c.

    Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi in caso contrario.

    La mancata presa di posizione chiara e analitica può determinare l’ammissione dei fatti allegati dalla controparte; tale effetto riguarda i fatti, non le conseguenze giuridiche che se ne pretendono.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è richiamata nell’esposizione del motivo di ricorso, che prospettava anche omessa pronuncia e ultrapetizione. La decisione, tuttavia, accoglie il ricorso sulla non corretta applicazione del principio di non contestazione e non formula una distinta interpretazione dell’articolo.

  • Art. 277 c.p.c.

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia per censurare la decisione di merito; la Cassazione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è citata tra le norme la cui violazione era dedotta dall’Agenzia; il testo non ne espone una specifica interpretazione né la pone autonomamente a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata contestazione può rendere pacifica la sussistenza storica di un fatto allegato, se la controparte non prende posizione in modo chiaro e analitico.
  • La non contestazione non prova né rende vincolanti le valutazioni giuridiche: l’aliquota applicabile, la qualificazione delle somme e il calcolo della base imponibile devono essere esaminati dal giudice.
  • Per ottenere un rimborso tributario non basta che l’Ufficio non abbia contestato il criterio giuridico proposto: occorre fornire gli elementi di fatto necessari e il giudice deve valutarne autonomamente gli effetti secondo la legge.
  • La cassazione con rinvio per un nuovo esame non equivale al riconoscimento definitivo della pretesa di una delle parti; nel caso specifico, la spettanza e l’importo del rimborso restano da decidere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.