Ordinanza n. 97/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di contributo, nella parte relativa alla non ammissione della domanda della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale, deducendo l’illegittima esclusione della propria domanda per asserita violazione dell’art. 5 del bando, concernente la disponibilità dei beni fondiari sui quali realizzare l’investimento. Secondo l’amministrazione, i terreni non sarebbero stati posseduti in proprietà o mediante un contratto di affitto con durata residua non inferiore a dieci anni dalla presentazione della domanda. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di 20 punti, la collocazione al 71° posto della graduatoria e l’attribuzione del contributo di € 200.000,00. In particolare, ha prospettato la rilevanza di un contratto di affitto della durata di quindici anni, decorrente dall’1 marzo 2025 sino all’1 marzo 2040, stipulato l’1 febbraio 2025, registrato il 14 marzo 2025 e già prodotto nel ricorso amministrativo contro la graduatoria provvisoria. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle imprese collocate tra il 72° e l’85° posto, potenzialmente incise dalla richiesta di collocazione della ricorrente al 71° posto.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle aziende agricole classificate dal 72° all’85° posto della graduatoria, poiché la ricorrente chiede di essere collocata al 71° posto. Ha ordinato al dirigente dell’Ufficio regionale competente di comunicare alla ricorrente gli indirizzi reali e telematici delle imprese da evocare in giudizio, fissando il 30 settembre 2026 quale termine per l’integrazione e il 15 ottobre 2026 per il deposito della prova dell’adempimento. In sede cautelare ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda, ravvisando una plausibile fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 9 del bando, che sembrerebbe consentire l’integrazione della documentazione inizialmente prodotta. Il giudice ha valorizzato il contratto di affitto quindicennale dei terreni, già allegato al ricorso amministrativo contro la graduatoria provvisoria. Ha quindi ingiunto al dirigente regionale di accantonare € 200.000,00, senza erogare, per l’importo complessivo indicato, le somme spettanti a quattro imprese collocate nella graduatoria, tra cui l’impresa classificata all’85° posto. La misura è stata adottata nelle more della definizione del giudizio e non comporta ancora l’annullamento della graduatoria né il riconoscimento definitivo del contributo. Le spese della fase cautelare sono state denegate nei confronti della Regione. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare mediante una misura di accantonamento delle risorse.
art. 5 del bando regionale
gli investimenti dovranno essere realizzati su beni fondiari posseduti dal richiedente a titolo di proprietà o in ragione di un contratto di affitto avente una durata residua non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN
Prevede il requisito della disponibilità dei beni fondiari, in proprietà o mediante contratto di affitto con durata residua almeno decennale, verificata attraverso i dati del fascicolo aziendale.
art. 9 del bando regionale
È stato interpretato, in sede cautelare e con valutazione di plausibile fondatezza, come disposizione che consente di integrare la documentazione carente originariamente prodotta.
Massime di principio
- In una procedura pubblica per l’attribuzione di contributi, qualora il bando consenta l’integrazione della documentazione carente, l’amministrazione deve valutare la documentazione prodotta in sede di ricorso amministrativo contro la graduatoria provvisoria, senza escludere automaticamente la domanda per la mancata produzione originaria del documento.
- La disponibilità dei beni fondiari richiesta dal bando può risultare, in presenza di un contratto di affitto di durata residua almeno decennale, da un contratto avente durata conforme al requisito temporale previsto dalla lex specialis; la relativa rilevanza deve essere esaminata dall’amministrazione alla luce della documentazione tempestivamente acquisita nel procedimento.
- Quando il ricorrente chiede di essere collocato in una posizione della graduatoria che comporterebbe lo spostamento o la perdita del beneficio per altri concorrenti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti collocati nelle posizioni potenzialmente incise.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’accantonamento delle somme corrispondenti al beneficio richiesto, impedendone l’erogazione ai concorrenti interessati, quando sussista una plausibile fondatezza della censura e occorra preservare l’utilità della decisione di merito.
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