Cassazione Penale, Sentenza n. 34807/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di determinazione della pena: il ricorrente contestava che, in caso di condanna per contravvenzione e giudizio abbreviato, il giudice di merito aveva applicato la riduzione della pena per il rito in misura di un terzo anziché della metà, come previsto dall'art. 442, comma 2, c.p.p. novellato dalla L. n. 103/2017. Nel merito l'imputato era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. s. str.) con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l e aggravanti (notturnità e incidente autonomo).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena perché il Tribunale aveva applicato erroneamente la riduzione in un terzo invece che in metà. Procedendo senza rinvio (art. 620 lett. l) c.p.p.), la Corte ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed euro 1.250 di ammenda (metà della pena computata dal giudice di merito), ha confermato la sostituzione della detenzione con la detenzione domiciliare per mesi tre e ha lasciato impregiudicate le altre statuizioni (sospensione patente ecc.).
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis lett. c) e 2-sexies, Codice della Strada
Norma applicata per qualificare il reato (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >1,5 g/l) e per considerare le aggravanti (notturnità e incidente autonomo) ai fini della determinazione della pena.
art. 442, comma 2, c.p.p. (come novellato dalla L. n. 103/2017)
Stabilisce che, in caso di condanna per contravvenzione con procedimento abbreviato, la pena determinata dal giudice è diminuita della metà (novellato); la Corte ha ritenuto che tale diminuzione sia automatica e non soggetta a discrezionalità, e che il Tribunale avesse applicato erroneamente la previgente misura (un terzo).
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando l'errore riguarda una diminuzione prevista in misura fissa collegata alla scelta del rito, ossia quando non vi è discrezionalità residua del giudice di merito; la Corte ha quindi rideterminato direttamente la pena.
Giurisprudenza citata: Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022
Riferimento giurisprudenziale usato a supporto del principio per cui la riduzione per il rito, essendo fissata dalla legge per le contravvenzioni, va applicata nella misura prevista dalla normativa vigente.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni incide la novella dell'art. 442 c.p.p.: in caso di rito abbreviato la pena va diminuita della metà (non di un terzo), salvo diversa disposizione di legge.
- Se la riduzione della pena per il rito è una misura fissa prevista dalla legge e non soggetta a valutazione discrezionale, un errore di computo della riduzione può essere corretto dalla Corte di cassazione senza rinvio, rideterminando direttamente la pena (art. 620 lett. l) c.p.p.).
- In presenza di determinazioni di pena già quantificate dal giudice di merito, il controllo della Corte riguarda la corretta applicazione delle norme di calcolo (es. percentuali di riduzione); se l'errore è puramente aritmetico o normativo e non coinvolge valutazioni di merito, è possibile il provvedimento senza rinvio.
- Nel calcolo della pena complessiva va sempre verificata la congruenza tra pena base, incrementi per aggravanti e riduzioni per il rito; errori formali o di computo possono giustificare annullamento limitato e rideterminazione.
- Le statuizioni accessorie (es. sospensione della patente) e le misure sostitutive della detenzione possono essere confermate se non coinvolte dall'errore di computo della pena principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34691/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34692/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34693/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34694/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34697/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34698/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →