Sentenza n. 588/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, con contestuale ritiro del libretto personale di porto d’armi, e verbale di ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., fondato sul suo coinvolgimento in una situazione ritenuta di elevata conflittualità con un altro soggetto, su una lite verbale tra vicini con intervento delle Forze dell’ordine e su un esposto successivamente integrato. Ha dedotto: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perché l’amministrazione non avrebbe adeguatamente accertato le ragioni dell’intervento né verificato la situazione concretamente riscontrata dagli agenti; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e sviamento, in relazione al ritiro cautelare di un’arma custodita in cassaforte e alla mancata considerazione della sua personalità; inapplicabilità dell’art. 39 T.U.L.P.S., poiché non vi sarebbe stato un rapporto di vicinato, né un pericolo concreto e attuale, e il ricorrente non avrebbe provocato la lite; violazione del diritto di difesa e delle garanzie di trasparenza per il mancato accesso agli atti e la mancata risposta formale; omessa considerazione dell’assenza di precedenti e di contestazioni nella gestione delle armi; illegittimità della misura, ritenuta sostanzialmente una requisizione o un sequestro privo dei presupposti di legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ragioni assorbenti di difetto di istruttoria e motivazione e ha annullato sia il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni sia il presupposto verbale di ritiro cautelare. Il giudice ha chiarito che l’art. 39 T.U.L.P.S. consente una valutazione ampiamente discrezionale e prospettica dell’affidabilità del detentore, senza necessità di una condanna penale, di un giudizio di pericolosità sociale o di un precedente abuso dell’arma. Tuttavia, la prognosi negativa deve fondarsi su specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti e motivati, valutati singolarmente e cumulativamente. Nel caso concreto, la Prefettura aveva qualificato la vicenda come conflittualità di vicinato, ma il rapporto tra i soggetti non era di vicinato stabile: il ricorrente viveva altrove e si trovava occasionalmente presso la villa del figlio. Inoltre, il ricorrente risultava persona offesa in un precedente procedimento penale, aveva chiamato per primo le Forze dell’ordine e, nella vicenda del 28 dicembre 2024, entrambe le parti avevano effettuato chiamate di emergenza a distanza di circa un minuto, in un contesto dai contorni non pienamente definiti. In tale situazione l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita, chiarire il ruolo effettivo del ricorrente e valutare anche la posizione dell’altro soggetto coinvolto. La motivazione non ha quindi dimostrato l’inaffidabilità del ricorrente né giustificato la misura restrittiva. Le amministrazioni sono state condannate alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori, spese generali e refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La licenza di porto d’armi può essere ricusata anche a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”.
La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione, anche prospettica, dell’affidabilità del detentore; la prognosi negativa può fondarsi su episodi privi di rilievo penale e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso dell’arma. La valutazione deve però essere sostenuta da specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti e motivati.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione impone all’amministrazione di esplicitare gli elementi istruttori e le ragioni concrete che sostengono il giudizio di inaffidabilità, soprattutto quando la misura incide sulla detenzione di armi.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; la decisione accerta in concreto l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione.
La norma è menzionata quale contravvenzione per la quale l’altro soggetto coinvolto era stato condannato, circostanza rilevante nella ricostruzione del ruolo del ricorrente quale persona offesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamata quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e può fondarsi su una prognosi prospettica di inaffidabilità, anche in assenza di condanne penali, pericolosità sociale o comprovato abuso dell’arma.
- La valutazione di inaffidabilità del detentore di armi deve tuttavia poggiare su specifici elementi di fatto, previamente verificati e adeguatamente motivati, idonei a dimostrare concretamente il rischio, anche potenziale, di abuso delle armi.
- La conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato può giustificare preventivamente il divieto di detenzione di armi, anche se non si è ancora verificato un uso improprio delle stesse, ma soltanto quando la situazione di conflitto e la contiguità dei rapporti risultino effettivamente accertate.
- Quando gli episodi posti a fondamento del divieto presentano contorni incerti e coinvolgono reciprocamente il detentore e un altro soggetto, l’autorità di pubblica sicurezza deve approfondire il ruolo concreto di ciascuno, verificare le circostanze dell’intervento e motivare specificamente la prognosi negativa sull’affidabilità del detentore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14404/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14410/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14434/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14436/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14437/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14438/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →