Cassazione Penale, Sentenza n. 25111/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha chiesto la revoca automatica della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 1, n. 2, c.p.) concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma (29/09/2021, irrevocabile 17/10/2023), perché il destinatario era stato successivamente condannato dal Tribunale di Pesaro (sentenza 24/01/2023, irrevocabile 20/04/2024) per fatti commessi il 29/12/2022. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che non risultassero condanne anteriori al reato giudicato con la sentenza concedente il beneficio, avendo dato rilievo alla data di commissione del reato della sentenza concedente (28/09/2021) anziché alla data di irrevocabilità di quella sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che si sia verificata una violazione di legge: l'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato alla quale quella sentenza si riferisce. Pertanto, alla data della richiesta del Pubblico ministero sussistevano i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per errore di diritto del giudice dell'esecuzione, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, disponendo che l'istanza di revoca sia riesaminata alla luce del principio secondo cui l'anteriorità del reato deve essere determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; la Corte ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, i requisiti per la revoca di diritto risultavano sussistenti alla data della richiesta del PM
Norme richiamate
La causa di revoca automatica della sospensione condizionale è costituita da una condanna ulteriore per reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio; l'anteriorità va valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concesse la sospensione e non alla data di commissione del reato oggetto di quella sentenza
richiamato per i termini relativi alla prova della sospensione
La condanna ulteriore deve divenire irrevocabile entro il termine previsto dall'art. 163 c.p. per la prova sottesa alla sospensione condizionale (termine temporale entro il quale l'efficacia della sospensione può essere valutata)
espressamente indicato quale reato per il quale era stata concessa la sospensione
Individuazione del reato originario per il quale era stata concessa la sospensione condizionale; la rilevanza è meramente fattuale ai fini del calcolo dei termini di irrevocabilità
Massime di principio
- Per valutare l'anteriorità ai fini della revoca automatica ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p., va preso a riferimento il momento in cui la sentenza che ha concesso la sospensione diviene irrevocabile, non la data di commissione del reato oggetto di quella sentenza
- La revoca può operare solo se la successiva condanna diventa irrevocabile entro il termine previsto dall'art. 163 c.p. (termine di prova relativo alla sospensione); occorre quindi verificare la data di irrevocabilità della condanna successiva
- Il pubblico ministero che ritenga sussistenti i presupposti per la revoca deve proporre l'istanza indicando e documentando la data di irrevocabilità della sentenza originaria e della successiva condanna irrevocabile
- Il giudice dell'esecuzione, nel riesame, deve motivare sulla sussistenza o meno dei requisiti temporali e di anteriorità riferiti alle date di irrevocabilità e non basandosi soltanto sulle date di commissione dei reati
- Se la condanna successiva diventa irrevocabile dopo il termine previsto per la prova della sospensione, la causa di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. non si configura
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