Cassazione Civile, Ordinanza n. 32268/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dalla Questura in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio. Con un unico motivo ha dedotto error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il Giudice di Pace non si fosse pronunciato sull'eccezione di manifesta nullità del decreto di espulsione: secondo il ricorrente, il provvedimento era stato emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), T.U. immigrazione, per presunto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, ma egli aveva invece prodotto documentazione attestante un regolare ingresso nel territorio nazionale in data 26 giugno 2019 dalla frontiera di Bari, con vidimazione sul passaporto e ulteriori documenti richiamati nel verbale d'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, trattandosi di provvedimento espulsivo a contenuto vincolato, il giudice della convalida deve verificare in concreto la sussistenza della specifica causa di espulsione posta a base del decreto e deve negare la convalida se il provvedimento sia stato adottato al di fuori delle condizioni di legge. Poiché dal verbale d'udienza risultava che l'eccezione di nullità/manifesta illegittimità del decreto di espulsione era stata effettivamente sollevata e il Giudice di Pace non vi aveva dato risposta, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio il decreto impugnato e annullato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dalla Questura di Napoli. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 13 T.U. immigrazione
il provvedimento di espulsione può essere adottato solo al ricorrere delle specifiche ipotesi previste dalla legge; il giudice della convalida deve controllarne la legittimità in concreto.
art. 13, comma 2, lett. a), T.U. immigrazione
art.13, comma 2, lett.a) T.U. imm.
la fattispecie richiamata è quella dell'ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera; se il fatto presupposto non sussiste, l'espulsione non può essere confermata.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; la mancata decisione sull'eccezione di nullità integra il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art.360 comma 1 n.4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione come error in procedendo.
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art.384, comma 2, cod.proc.civ.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera il giudice deve verificare non solo l'esistenza formale del provvedimento espulsivo, ma anche la sussistenza in fatto della specifica causa legale posta a suo fondamento.
- Quando l'espulsione è fondata su una fattispecie tipizzata e vincolata, la mancata prova del presupposto di fatto impedisce la convalida del provvedimento e ne determina l'illegittimità.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente sollevata integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c. deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Se la questione controversa è definita dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito annullando il provvedimento impugnato.
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