Cassazione Penale, Ordinanza n. 35904/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, con ricorsi distinti ma sovrapponibili, impugnano la sentenza del Tribunale che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato loro la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Deducevano: (i) l'omessa valutazione del fatto che il luogo in cui erano state rinvenute le armi non era nella loro esclusiva disponibilità; (ii) l'omesso accertamento della concreta condotta da essi tenuta, con sostanziale contestazione della base fattuale della decisione e delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate: mancanza o vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze proposte, relative alla mancata valutazione della disponibilità del luogo e alla concreta condotta degli imputati, esulano da tali casi. È stato altresì ribadito che è inammissibile il motivo con cui si deduce l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
riguarda il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era di questo tipo.
delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, riducendola ai soli casi tassativamente indicati
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifiche violazioni di legge tassative.
in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga ai motivi ordinari di ricorso.
omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è motivo inammissibile nel ricorso contro il patteggiamento, secondo il richiamo della Corte.
L. n. 103/2017, art. 1, comma 50
introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017
norma che ha introdotto nel 2017 il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i casi di ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze che mirano a rivalutare il compendio fattuale, la disponibilità del luogo del rinvenimento o la concreta condotta dell'imputato sono estranee al perimetro del ricorso contro il patteggiamento, perché non integrano le violazioni di legge tipizzate dalla norma.
- È inammissibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento il motivo con cui si deduce l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale controllo non rientra tra i vizi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende.
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